Autista di mezzi di trasporto pubblico: se svolge mansioni prevalentemente esecutive non è un incaricato di pubblico servizio (redazione)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 12667/2026, 24/31 marzo 2026, ha chiarito che, ai fini dell’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio all’autista di un mezzo di trasporto pubblico, non è sufficiente la mera qualifica di pubblico dipendente, né lo svolgimento di determinate mansioni nell’ambito di un’attività di interesse pubblico.

È necessario l’accertamento in concreto dell’attività svolta dall’imputato, che, se si caratterizza per l’espletamento di mere mansioni di ordine ovvero in operazioni di esclusiva natura materiale, non può essere idonea ad attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Ai sensi dell’art. 358 cod. pen., agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio, recita sempre la noma, deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Con particolare riguardo alla figura dell’autista, anche pubblico dipendente, di un mezzo di trasporto pubblico, la Suprema Corte ha escluso che si possa riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell’art. 358, cod. pen., dettata dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che la esclude per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d’ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. L’autista di mezzo pubblico, infatti, svolge un’attività di prevalente natura esecutiva, priva di autonomia e discrezionalità decisionale, tenuto conto che orari, percorsi e fermate del mezzo pubblico sono predeterminati (Sez. 6, n. 1087 del 22/11/1996, dep. 1997, Rv. 2066784-01, fattispecie in cui è stato escluso il reato di oltraggio a pubblico impiegato – art. 344 cod. pen., successivamente abrogato – all’autista di azienda consorziale di trasporti).

Allo stesso modo e per le stesse ragioni, si è esclusa la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’autista giudiziario (Sez. 6, n. 43704 del 10/10/2001, Rv. 221122-01: fattispecie in cui si è esclusa la configurabilità del delitto di peculato, in luogo di quello di appropriazione indebita, aggravato dal rapporto di prestazione d’opera – art. 646, 61 n. 11 cod. pen. -, nella condotta dell’autista che abbia utilizzato i buoni per l’acquisto di benzina per fini diversi da quelli di ufficio), a meno che l’autista di un ufficio giudiziario, oltre a svolgere tali mansioni, si occupi di fatto di altre attività, quali la fonoregistrazione di interrogatori in carcere, la preparazione di copie di atti, l’inserimento di dati nel registro informatico mediante chiavi d’accesso fornitegli da colleghi a ciò abilitati, ecc., in tale modo essendo investito di una pubblica funzione, purché a tale esercizio di funzioni pubbliche si accompagni, quanto meno, l’acquiescenza o la tolleranza o il consenso, anche tacito, della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 2745 del 09/12/2008, dep. 2009, Rv. 242423-01: fattispecie relativa al reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio).

Più di recente, si è precisato che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio presuppone l’accertamento in concreto dell’attività svolta dall’imputato, essendo insufficiente a tal fine la mera sussistenza della qualifica di pubblico dipendente (Sez. 6, n. 39434 del 26/03/2019, Rv. 277366-01: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna di un conducente di mezzi dell’ente provincia per il delitto di peculato, in relazione agli indebiti prelievi di carburante effettuati con le schede-carburante in dotazione ai veicoli, nella quale si era ritenuta la sussistenza della qualifica soggettiva pur in assenza della verifica delle specifiche mansioni affidate all’imputato).

Sicché, si è affermato che non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio l’autista soccorritore del servizio di emergenza territoriale che svolga, in concreto, mansioni di ordine ovvero operazioni di natura esclusivamente materiale, essendo irrilevante che le stesse abbiano luogo nell’ambito di un’attività di interesse pubblico (Sez. 6, n. 15783 del 18/03/2025, Rv. 287955-01: in applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi degli artt. 646 e 61, comma primo, n. 11, cod. pen. la condotta appropriativa di carburante dell’autista di ambulanza tenuto ad occuparsi, secondo il mansionario, delle prime cure alle persone soccorse, incluse la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione, e del trasporto in ospedale con le connesse operazioni materiali, di registrazione dei dati relativi ai percorsi effettuati ed agli interventi di manutenzione del mezzo), mentre, per contro, si è stabilito che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il conducente di mezzo di trasporto pubblico che sia addetto anche alla vendita del titolo di viaggio, essendo tenuto a svolgere un’attività di controllo del rispetto dei regolamenti di viaggio da parte del passeggero che esula dall’esercizio di mansioni esclusivamente materiali o di ordine (Sez. 6, n. 25942 del 29/05/2025, Rv. 288316-01: fattispecie in tema di peculato).

Dunque, ai fini dell’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio non è sufficiente la mera qualifica di pubblico dipendente, né lo svolgimento di determinate mansioni nell’ambito di un’attività di interesse pubblico.

È necessario l’accertamento in concreto dell’attività svolta dall’imputato, che, se si caratterizza per l’espletamento di mere mansioni di ordine ovvero in operazioni di esclusiva natura materiale, non può essere idonea ad attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

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