Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 9992/2026, 20 febbraio/16 marzo 2026, ha chiarito, riguardo alla legittima difesa domiciliare, che tale istituto non consente un’indiscriminata reazione nei confronti dell’autore dell’illecita intrusione o dell’illecito trattenimento, ma presuppone un attacco, in ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità o quanto meno un pericolo di aggressione.
La reazione è considerata, in questo caso, per definizione proporzionata, nonostante la possibile asimmetria dei mezzi a disposizione, a patto però che il pericolo di offesa all’ incolumità propria o di terzi sia attuale e tale da rendere inevitabile l’uso dell’arma come mezzo di difesa; e la stessa reazione a difesa dei beni è considerata legittima quando, in assenza di desistenza, si configuri il pericolo di fisica aggressione.
Sono note le modifiche che hanno interessato la definizione della scriminante di cui all’ art. 52 cod. pen., apportate dalle leggi 13 febbraio 2006, n. 59, e 26 aprile 2019, n. 36, e riguardanti le reazioni difensive poste in essere contro chi commetta fatti di violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614, primo e secondo comma, cod. pen.
La legge n. 59 del 2006, con l’inserimento in particolare del nuovo secondo comma dell’art. 52 cod. pen., ha introdotto una presunzione legale di proporzionalità della reazione armata, che resta subordinata a determinati requisiti aggiuntivi, ossia alla consumazione della pregressa violazione di domicilio da parte della vittima, alla legittima presenza dell’agente nel domicilio medesimo e al conseguente rilievo di uno specifico e corrispondente animus defendendi, che si iscrive pur sempre nel contesto di cui al primo comma dell’art. 52 cod. pen., nel senso che alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata, di cui la necessità ed inevitabilità dell’offesa restano ineludibili precondizioni (Sez. 5, n. 35709 del 02/07/2014, 13/08/2014, Rv. 260316-01; Sez. 4, n. 691 del 14/11/2013, Rv. 257884-01; Sez. 1, n. 12466 del 21/02/2007, Rv. 236217-01).
La disposizione così coniata non consente un’indiscriminata reazione nei confronti dell’autore dell’illecita intrusione o dell’illecito trattenimento, ma presuppone un attacco, in ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità o quanto meno un pericolo di aggressione. La reazione è considerata, in questo caso, per definizione proporzionata, nonostante la possibile asimmetria dei mezzi a disposizione, a patto che il pericolo di offesa all’ incolumità propria o di terzi sia attuale e tale da rendere inevitabile l’uso dell’arma come mezzo di difesa; e la stessa reazione a difesa dei beni è considerata legittima quando, in assenza di desistenza, si configuri il pericolo di fisica aggressione.
La legge n. 36 del 2019 – con l’ulteriore novellazione del secondo comma dell’art. 52 cod. pen., con l’introduzione in esso di un inedito quarto comma, così come con l’aggiunta di un comma all’art. 55 in tema di eccesso colposo – ha inteso presidiare ulteriormente la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva a tutela della sicurezza individuale nel domicilio, ma, letto in chiave d’interpretazione costituzionalmente orientata, non ha modificato l’impianto normativo fondamentale dell’istituto.
L’incipit della disposizione di cui al citato nuovo quarto comma dell’art. 52 cod. pen. ne delimita, in realtà, l’ambito di applicazione alle situazioni di fatto già riconducibili ai commi precedenti; l’elemento di ulteriore specialità è costituito dalle modalità intrusive, connotate dalla violenza o dalla minaccia di uso di armi, tali da tradursi per via legale in una fattispecie di aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità.
Quando l’invasione di domicilio sia connotata da siffatte modalità può direttamente presumersi il rapporto di proporzione della reazione, ma sempre sul presupposto che sussista la necessità e l’inevitabilità della condotta reattiva, connotate dall’attualità del pericolo (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, Rv. 283185-01; Sez. 1, n. 21794 del 20/02/2020, Rv. 279340-01; Sez. 1, n. 13191 del 15/01/2020, Rv. 278935-01; Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, Rv. 277419-01; Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 279344-01).
Il requisito della necessità appartiene, difatti, all’essenza stessa della legittima difesa; l’eccezionale facoltà di autotutela è ammessa proprio perché è inevitabile, ossia nei casi in cui non sia possibile difendersi efficacemente in modo inoffensivo o meno lesivo.
Una diversa opzione ermeneutica, tale da estendere il regime di presunzione a tutti gli elementi
costitutivi della causa di giustificazione, sarebbe totalmente eccentrica rispetto al sistema e, legittimando un’area di esclusione dell’antigiuridicità avulsa dal connotato della extrema ratio,
tradirebbe il fondamento ontologico, costituzionale e valoriale dell’esimente, non consentendo il ragionevole bilanciamento degli interessi in conflitto.
