Alfa, beta, gamma e delta: la logica perduta dei concorsi dell’Amministrazione della Giustizia (Vincenzo Giglio)

Premessa

…Quesito n. 17

“Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha.

In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?

a) Tutti i beta potrebbero essere delta;

b) Tutti i gamma potrebbero essere delta;

c) Tutti gli alpha potrebbero essere delta”.

…Quesito n. 21

Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola.

Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che:

– se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina;

– anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino;

– se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola”.

I lettori, volendo, possono provare a rispondere a questi due quesiti la cui risposta, comunque non definitiva e neanche certa, sarà fornita di seguito.

Il concorso

Si premette che l’episodio oggetto di questo post è stato tratto da gNews, il quotidiano del Ministero della Giustizia, sezione “Rubriche”, sottosezione Avvisi e notifiche ed è verificabile a questo link.

Il Ministero della Giustizia, avvalendosi della collaborazione della Commissione RIPAM e del FORMEZ SPA, ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 profilo assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02.

Il ricorso

Il 18 febbraio 2026 è stata pubblicata la graduatoria finale e una concorrente è stata inserita tra i vincitori, risultando collocata nella posizione n. 1936.

L’interessata ha adito il TAR Lazio, chiedendo l’annullamento, previa sospensione e adozione di misure cautelari monocratiche, della suddetta graduatoria.

Nel ricorso i suoi legali hanno premesso che alla loro assistita era stato attribuito il punteggio di 25 nella prova scritta.

Hanno poi sostenuto che le sarebbe spettato in realtà il punteggio di 27 e che lo scostamento per difetto era dipeso dalla valutazione erronea da parte della commissione esaminatrice della risposta data dalla concorrente ai quesiti nn. 17 e 21.

In altri termini, le sue risposte erano giuste ma i commissari le avevano giudicate sbagliate.

Il danno conseguente era stato notevole poiché con il punteggio di 27 la ricorrente sarebbe stata collocata nella posizione n. 852 anziché in quella n. 1936 e avrebbe potuto scegliere una sede più conforme alle sue necessità.

I due quesiti

I legali della ricorrente hanno provato a dimostrare nei termini che seguono il doppio errore commesso dalla commissione esaminatrice.

…Il quesito n. 17

Gli è bastato citare in questo caso i passaggi pertinenti di una precedente decisione del TAR Lazio che si è pronunciato sulla medesima questione in un altro giudizio:

quanto al quesito n. 22 [corrispondente al quesito n. 17 della prova sostenuta dalla ricorrente, NdA], nella già citata sentenza n. 398/2026, si è condivisibilmente affermato che la risposta indicata dall’Amministrazione (la lett. a) come corretta è in realtà erronea, mentre è esatta quella fornita dall’odierna ricorrente in quanto “(…) posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta (…)”;- nella fattispecie in esame, pertanto, avendo la ricorrente indicato la risposta corretta (ovvero “Tutti i gamma potrebbero essere delta”, come agevolmente desumibile dalla lettura dell’elaborato allegato ai ricorsi), la doglianza è fondata, con l’effetto che l’Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito alla ricorrente, elidendo la penalità comminatale ed attribuendole il punteggio dovuto per la risposta data quale corretta in relazione al quesito n. 22”.

…Il quesito n. 21

In questo secondo caso i legali hanno dovuto misurarsi essi stessi con la logica sottostante al quesito.

Lo hanno fatto così:

“il quesito in esame risulta così formulato:

Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola.

Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che:

– se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina;

– anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino;

– se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola”.

La ricorrente ha correttamente selezionato la prima opzione: “se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina”. L’Amministrazione, invece, ha ritenuto corretta la seconda risposta: “anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino”.

Ad ogni modo, in via subordinata deve rilevarsi la illegittimità in toto del quesito de quo in quanto palesemente illogico.

Nella specie, è stato richiesto ai candidati di indicare tra le diverse risposte quale fosse quella “certamente vera”. È di tutta evidenza, però, che la formulazione della proposizione non consente di individuare una risposta che sia “certamente vera”.

In particolare, la seconda parte della frase (“solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola”) non chiarisce se la corsa mattutina costituisca una condizione meramente necessaria oppure anche sufficiente per l’assunzione della cocacola. L’utilizzo della locuzione “solo se” indica normalmente una condizione necessaria, ma non consente di dedurre che, qualora tale condizione si verifichi, l’effetto debba necessariamente prodursi.

Alla luce di tale ambiguità, nessuna delle opzioni proposte risulta logicamente certa.

L’opzione a) (“se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina”) non è logicamente necessaria, poiché la mancata assunzione della cocacola potrebbe dipendere semplicemente dal fatto di non essere andato allo stadio, circostanza che non consente alcuna conclusione in merito all’eventuale corsa mattutina.

L’opzione b) (“anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola”) non può ritenersi certamente vera, poiché il testo non esclude che la corsa mattutina possa costituire una condizione sufficiente per l’assunzione della cocacola nel contesto descritto.

L’opzione c) (“se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola”) non è a sua volta logicamente necessaria, in quanto dalla formulazione utilizzata non discende che la corsa determini con certezza l’assunzione della cocacola, ma soltanto che essa costituisca una condizione eventualmente rilevante.

Ne deriva che nessuna delle affermazioni proposte risulta logicamente necessaria sulla base delle premesse contenute nel quesito.

Poiché la prova richiede di individuare un’affermazione “certamente vera”, ma la formulazione della domanda non consente di individuarne alcuna, il quesito risulta intrinsecamente ambiguo e privo di risposta univoca, con conseguente necessità di annullamento del quesito e una nuova attribuzione del punteggio ai candidati.

Sul punto è stato rilevato che:

secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo” (TAR Lazio – Roma, Sez. Quarta Ter, N. 01283/2026 22/01/2026).

La formulazione delle domande e delle risposte deve, pertanto, essere tale da consentire al candidato di dimostrare il possesso delle richieste conoscenze e competenze mediante la individuazione dell’unica risposta inequivocabilmente corretta, restando estranea al principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97 della Costituzione ogni possibile ipotesi di sbarramento basata su informazioni casuali o su dati incerti, o su quesiti ambigui e decettivi idonei a generare errore, o su risposte solo presuntivamente o probabilisticamente esatte non predeterminabili a priori secondo criteri logici oggettivi e verificabili” (Consiglio di Stato sez. VII, 12/05/2025, n. 4053).

Inoltre, “conformemente a consolidata giurisprudenza in materia di procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, la discrezionalità dell’Amministrazione nell’individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile da questo Giudice solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (cfr. tra le più recenti, sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 luglio 2024, n. 14938), mentre, quanto alle risposte individuate per le singole domande, l’ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev’essere la risposta esatta (cfr. Sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628); infatti, “risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione” (cfr. sentenza Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Più precisamente “in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta <oggettivamente> esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; nonché Consiglio di Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432)” (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 11/06/2025, n. 11390).

La decisione del TAR Lazio

Con un decreto pubblicato il 20 marzo 2026 la sezione Quarta-ter del TAR Lazio ha così disposto:

Tenuto conto: che, con sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, riguardante altra candidata che ha partecipato alla medesima procedura concorsuale, questa Sezione ha ritenuto corretta esattamente la risposta data dal ricorrente al quesito n. 17, mentre ha ritenuto corretta quella data dall’Amministrazione in relazione al quesito n. 22 [il riferimento dovrebbe essere inteso in questo caso al quesito n. 21 post alla ricorrente,  NdA]; […] Ritenuto di dover concedere la richiesta misura cautelare, al fine di consentire da subito l’attribuzione di 1 punto (riconoscimento di +0,75 per risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25) e il posizionamento della ricorrente in graduatoria con riserva col punteggio maggiorato così risultante, prima che avvenga l’assegnazione dei vincitori alle sedi; […] ACCOGLIE nei modi di cui in motivazione l’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.”.

Note di commento

Il TAR Lazio ha dato ragione alla ricorrente sugli strani incroci tra alfa, beta, gamma e delta e le ha dato torto sulla connessione tra stadio, partita, corsa e Coca Cola.

Per quello che può valere, posto questo secondo quesito a Copilot, l’intelligenza artificiale di Microsoft, la risposta ottenuta è che, dato l’assunto di partenza, nessuna delle tre affermazioni finali è logicamente garantita dalla premessa e dunque sono tutte e tre non necessariamente vere.

Fatta questa piccola precisazione, e mantenuta in questo modo la promessa iniziale di dare una qualche risposta ai quesiti di inizio post, resta solo da dire che appare pazzesco valutare candidati per le funzioni di assistenti giudiziari ricorrendo a test logici che la logica l’hanno abbandonata per strada e che assomigliano a tranelli e imboscate piuttosto che a verifiche serie e mirate sulle capacità dei concorrenti.

Quella qui raccontata è la piccola, ma non per l’interessata, storia di una donna professionalmente qualificata che, come spesso accade in questi anni, ha concorso per mansioni pubbliche di livello inferiore alle sue competenze.

Che poi la sua professionalità debba essere misurata con quel tipo di test, è cosa che davvero non si riesce a comprendere.

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