La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza 7201/2026 ricorda che in caso di non ammissione o revoca di testi a discarico della difesa l’eventuale illegittima compressione del diritto alla prova non è causa di nullità della sentenza, ma solo dell’ordinanza di rigetto dell’ammissione della prova, che può ritenersi sanata se la prova non ammessa non sia stata oggetto di una richiesta di rinnovazione in sede di appello.
Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto di avere richiesto la rinnovazione in appello delle prove testimoniali non ammesse dal Tribunale, ma si è limitato a dedurre la nullità dell’ordinanza che ha ridotto la lista testi al fine di eccepire la nullità della sentenza del Tribunale, senza neppure chiarire quale sarebbe stata l’incidenza di tali deposizioni rispetto al complessivo quadro probatorio e quale la rilevanza dei testi negati rispetto a quelli ammessi.
Non è certamente lecito revocare una prova a discarico sul pregiudizio che si tratti di teste inattendibile, e vi è anche un obbligo del giudice dell’appello di disporre la prova testimoniale revocata o non ammessa per sanare la conseguente nullità per la violazione del diritto alla prova (Sez. 3, n. 13076 del 14/02/2024, Xiumei Yang, Rv. 286075), ma se la parte non richiede espressamente l’assunzione della prova deve ritenersi che vi abbia rinunciato, sanando la relativa nullità a regime intermedio, dimostrando di non avere più interesse ad assumere quella prova, non potendo limitarsi a chiedere che sia dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, non essendo il giudice dell’appello tenuto a disporre di ufficio la rinnovazione istruttoria se non richiesta dalla parte ove non ne ravvisi l’assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Pertanto e’ necessario ricordare che la revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa e’ una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta
La cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 37470/2025 ha ribadito che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata: https://terzultimafermata.blog/2025/12/07/revoca-ordinanza-ammissiva-testi-della-difesa-nullita-di-ordine-generale-che-deve-essere-immediatamente-dedotta-redazione/?fbclid=IwY2xjawQ7UHFleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFVbjhjMHhmRmF6UnU3aUN0c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnC2hTTafof0zAY6RnpiokhauJ3xrfsu0oZzm-GNBRsfvEbnfCbBxpkW2ErP_aem_otxb4BZAU79NunjOn2lmpQ
