Termine a difesa: non implica il diritto dell’imputato di un rinvio dell’udienza in caso di nomina tardiva del difensore (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 7257/2026, 16 ottobre 2025/23 febbraio 2026, ha ricordato che, in materia di diritto di difesa, il termine previsto dall’art. 108, cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, e, tuttavia, non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all’udienza, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, Rv. 274036).

La facoltà riconosciuta all’imputato di nominare l’avvocato in qualsiasi momento del processo va esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Rv. 267804; Sez. 4, sentenza n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284094 – 01).

Nella specie, la Corte d’appello, all’udienza del 27 maggio 2025, rigettava l’istanza di rinvio per termine a difesa, ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., formulata dal difensore, nominato in pari data, in quanto, a seguito della comunicazione di rinuncia al mandato difensivo, depositata a mezzo PEC, in data 1° aprile 2025, da parte dei precedenti difensori di fiducia, al ricorrente era già stato nominato un difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen., in data 28 aprile 2025, mentre la nuova nomina interveniva solo alla data dell’udienza già fissata. 

Sul punto, si osserva che non è stato concesso il chiesto termine a difesa, ai sensi dell’indicato art. 108, cod. proc. pen., in considerazione della ritenuta pacifica applicabilità al giudizio di merito cartolare, del condivisibile principio di diritto, dettato per il giudizio di legittimità, secondo il quale l’indicata previsione della concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità. 

Tanto, in considerazione delle peculiarità di quest’ultimo, in cui l’intervento del difensore è meramente eventuale, per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614, cod. proc. pen.) mentre, per quelli in camera di consiglio, regolati dall’art. 611, cod. proc. pen., il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell’intervento sia del Procuratore generale presso la Corte di cassazione che del difensore del ricorrente (Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Rv. 263459; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 258266; Sez. 2, n. 15413 del 12/03/2008, Rv. 239644; Sez. 5, sentenza n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Rv. 282647 – 01). 

La Corte territoriale ha correttamente motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, stante il rito cartolare prescelto, e considerato che la nomina del difensore di fiducia interveniva lo stesso giorno fissato per l’udienza, mentre già, in data 28 aprile 2025, veniva nominato all’imputato, ai sensi dell’art. 97, cod. proc. pen., a seguito della comunicazione della revoca del mandato fiduciario, un difensore di ufficio. 

Invero, non può ritenersi verificata alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto, trattandosi di procedimento cartolare, caratterizzato dalla presentazione di ricorsi scritti e dalla trattazione in camera di consiglio, senza la partecipazione di difensori e procuratore generale, il ricorrente non ha dedotto quale diritto avrebbe potuto esercitare che, nella specie, non ha potuto esercitare in modo specifico, né ha dedotto la tardiva conoscenza della nomina del difensore di fiducia, avvenuta in data 28 aprile 2025. Tanto più che, nel rito cartolare, il contraddittorio scritto deve essere esercitato con congruo anticipo rispetto alla data di fissazione dell’udienza (15 giorni prima).

Va, invero, rilevato che tutta la normativa in materia di designazione del difensore d’ufficio – in luogo di quello venuto meno, definitivamente o momentaneamente – è preordinata ad assicurare l’effettività del diritto di difesa in ogni fase, grado e momento del procedimento. Proprio per assicurare tale effettività è prevista l’attivazione del giudice, ai sensi dell’art. 97, cod. proc. pen., ove si realizzino vuoti di difesa e l’imputato non provveda personalmente alla designazione di un difensore di fiducia. 

È noto, al riguardo, che, ove la difesa sia venuta meno in via definitiva (per revoca, rinuncia, incompatibilità o abbandono), il giudice provvede alla nomina di un nuovo difensore, ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., il quale assisterà l’imputato in tutte le fasi successive (sempreché, ovviamente, l’imputato non provveda alla nomina di un difensore di fiducia).

È altresì noto che il difensore nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., ha diritto ad un termine a difesa non inferiore, normalmente, a sette giorni (art. 108 cod. proc. pen.); analogo diritto non spetta al difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 

Il sistema normativo è congegnato, quindi, nel senso che alla mancanza, in via definitiva, del difensore, deve conseguire la nomina, da parte del giudice, di un nuovo difensore, che rimarrà in carica fino alla fine del procedimento (salva l’attivazione dell’imputato).  Peraltro, la serie di ulteriori ostacoli all’esercizio delle facoltà difensive prospettate dal ricorrente (stato detentivo e tardiva conoscenza della rinuncia al mandato) non è stata adeguatamente documentata mediante allegazioni o richiami dei relativi atti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. 

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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