Rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti alcolemici in ambito sanitario: quando assume rilevanza penale? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 10784/2026 chiarisce il perimetro applicativo dell’art. 186, comma 7, codice della strada, definendo quando il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti alcolemici in ambito sanitario possa assumere rilevanza penale.

Il caso trae origine da un sinistro stradale nel quale la conducente aveva perso il controllo del veicolo, finendo contro un albero. Gli agenti intervenuti avevano rilevato la presenza di alito vinoso e deciso di trasportare la donna presso l’ospedale per “precauzione e controllo”. Una volta giunta al pronto soccorso, la conducente si era rifiutata di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici finalizzato all’accertamento dell’eventuale stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti.

Nella specie, l’assoluzione dal reato di cui all’art. 186, comma 7, codice strada è dipesa dalla ritenuta carenza del presupposto del bisogno di cure dell’imputata.

Tale conclusione, oltre a poggiare su riferimenti fattuali tratti dalla stessa comunicazione di notizia di reato, è coerente con la lettera della legge e con i principi più volte affermati dalla Suprema Corte.

Quanto al primo profilo, infatti, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 186 cod. strada, a cui fa riferimento il comma settimo del medesimo articolo, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (art. 186, comma 3, cod. strada). Ove tali accertamenti qualitativi abbiano dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (art. 186, comma 4, cod. strada).

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate (art. 186, comma 5, cod. strada).

Nel caso all’esame, gli organi di polizia non hanno chiesto all’imputata di sottoporsi a test speditivo (comma 3 cit.) e neppure alla rilevazione mediante uno strumento (etilometro) previsto dal Regolamento (comma 4 cit.). Sebbene si sia verificato un incidente stradale, nel senso rilevante ai fini d’interesse (l’auto essendo uscita dalla sede stradale finendo contro un albero), in sentenza si è dato atto che la G. non aveva avuto bisogno di cure mediche, la decisione di portarla in ospedale essendo stata assunta dalla polizia “per precauzione e controllo”.

Quindi, nella specie, si è al di fuori anche della ipotesi di cui al comma 5 del citato articolo.

 Quanto al secondo profilo, la giurisprudenza ha già chiarito che la possibilità di procedere, su richiesta degli appartenenti alle Forze dell’ordine, ad accertamento del tasso alcolemico in contesto sanitario è subordinata alla ricorrenza di due condizioni: che si tratti di soggetti coinvolti in incidenti stradali (come avvenuto nella specie) e che gli stessi siano bisognevoli di cure mediche, ciò che, nella specie, al contrario, non risulta accertato (sul punto, Sez. 4, n. 21885 del 06/04/2017, Rv. 270004 – 01, richiamata in motivazione anche in Sez. 4, n. 30811 del 09/05/2024).

Si tratta di condizioni tassative che, come risulta dal tenore letterale della norma, devono ricorrere congiuntamente.

Pertanto, non integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening,” e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali (Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020 dep. 2021, Rv. 280953 – 01; conf. Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, Rv. 282302 – 01).

Ne deriva che, nella specie, la richiesta rivolta dagli operanti alla G. era illegittima e il rifiuto da costei opposto, penalmente irrilevante.

Quanto, poi, al reato di cui all’art. 187 comma 8, codice strada, parimenti contestato all’imputata, esso si configura quando venga rifiutato uno degli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 dell’articolo medesimo.

Orbene, secondo le menzionate previsioni, è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o, comunque, a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Accompagnamento che è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Rv. 276363).

Anche successivamente, peraltro, si è avuto modo di precisare che la contravvenzione in esame non ricorre allorquando il conducente, pur se coinvolto in un incidente stradale, non sia stato sottoposto a cure mediche presso un nosocomio, difettando tale condotta di rilevanza penale in ragione dei principi di tassatività e di tipicità delle norme incriminatrici (Sez. 4, n. 30041 del 23/05/2024, Rv. 286803 – 01; n. 40680 del 01/10/2024, Rv. 287258 – 01, in cui, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato la decisione che aveva riconosciuto la configurabilità della contravvenzione de qua sul rilievo che non era emersa l’impossibilità, prodromica agli ulteriori accertamenti sanitari da parte delle forze dell’ordine, di eseguire il prelievo di sostanza dal cavo orale del conducente).

Nella specie, non è stata rilevata alcuna sintomatologia correlata allo stato di alterazione da sospetta assunzione di sostanze stupefacenti, essendosi dato atto unicamente del riscontro di alito vinoso. Ma, nel contestare la sentenza impugnata, il ricorrente, ancora una volta, ha omesso un effettivo confronto con le ragioni della decisione, limitandosi a richiamare i capi d’imputazione, senza allegare elementi dai quali fosse ricavabile una ulteriore sintomatologia, emergente dall’atto di accertamento posto in essere dai verificatori, strettamente correlata al sospetto di alterazione anche da assunzione di sostanze stupefacenti.

Né è stata allegata una impossibilità di procedere a esami speditivi che, per quanto emerge dalla sentenza, non hanno neppure costituito oggetto di richiesta alla conducente controllata. In difetto, quindi, di tale sintomatologia e della richiesta di sottoporsi ai test speditivi o a quelli di cui al comma 2-bis dell’art. 187 cod. strada, anche questa richiesta deve ritenersi illegittima, con conseguente penale irrilevanza dell’opposto rifiuto

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