La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 11587/2026 ha ricordato che la finalità principale dell’istituto della liberazione anticipata, di cui all’art. 54 Ord. pen. risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)» (conf. Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01).
A tal riguardo, giova rilevare che l’art. 103, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi e, cioè, all’impegno dimostrato dal detenuto «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna».
La norma, così modificata dal regolamento di esecuzione del 2000, facendo riferimento ai “rapporti” del condannato e non più all’atteggiamento”, come risultava nel regolamento di esecuzione del 1976, ha sostituito la valutazione di un dato soggettivo (quale appunto l’atteggiamento) con quella di dati oggettivi, comprensivi delle relazioni con la comunità esterna, oltre che con i compagni, gli operatori, i familiari.
La partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 – 01).
Inoltre, si è affermato, che ai fini della concessione del beneficio di cui all’ art. 54 Ord. pen., è ben vero che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, ma deve in ogni caso trattarsi di violazione che manifesti, per quanto sopra enunciato, la mancata adesione all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 — 01).
Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati essendosi limitato a fondare il provvedimento di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre 6 agosto 2017 – 6 febbraio 2017, mediante il richiamo alla perpetrazione due anni dopo il semestre in valutazione di due reati di truffa, dei quali alcuna descrizione viene fornita.
Consegue da ciò che il Tribunale non ha adempiuto all’onere motivazionale che, nel caso di specie, avrebbe imposto di indicare le ragioni per le quali tali comportamenti, apprezzati alla luce del complessivo comportamento del detenuto, da valutare anche tenendo conto delle relazioni di sintesi relative al semestre in valutazione, risultano significative ai fini del negativo giudizio di partecipazione all’opera trattamentale.
In conclusione, le evidenziate lacune motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio, libero nell’esito, da svolgere in conformità ai criteri sopra enunciati.
