Dichiarazione di nomina del difensore o elezione di domicilio: possono essere legittimamente indirizzate alla polizia giudiziaria finché la notizia di reato non viene trasmessa all’autorità giudiziaria (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 5411/2026, 7 gennaio/10 febbraio 2026, ha chiarito che per autorità procedente, ai sensi dell’art. 96, cod. proc. pen., si intende sia la PG, sia l’AG (PM e giudice) che, nel momento in cui viene fatta la nomina del difensore, ha la “gestione” della notizia di reato, con la conseguenza che l’eventuale nomina di nuovo difensore o di elezione di domicilio che avvenga nella fase in cui la notizia criminis non è stata ancora trasmessa alla autorità giudiziaria possa essere fatta nelle forme di legge anche alla PG, la quale dovrà curarne il tempestivo invio all’AG competente.

La nomina del difensore è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità è necessaria l’osservanza delle forme previste dall’art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

È, quindi, necessario che venga effettuata con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

L’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., nel testo vigente all’epoca dei fatti, ossia in data anteriore all’entrata in vigore delle modifiche apportate con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disponeva che il giudice, il PM o la PG, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157, comma 1, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore.

Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

Con la citata novella del d.lgs. n. 150 del 2022, è stato introdotto il comma 01, il quale dispone che la PG, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta ad indagine, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e fornisce le informazioni previste dalla norma relative alle modalità dei successivi avvisi.

Proprio la modifica normativa mostra consapevolezza che, nel momento del contatto tra la PG e la persona sottoposta alle indagini, potrebbe non essere in grado di indicare l’autorità giudiziaria procedente: e ciò, ad es., perché non ancora investita della notizia di reato. La mancata specificazione, nell’art. 96, cod. proc. pen., del tipo di autorità procedente consente di individuare detta autorità sia nel giudice, sia nel PM, sia nella PG, conformemente a quanto disposto dell’art. 161, cod. proc. pen. nel testo vigente all’epoca dei fatti.

In questo senso depone non solo l’interpretazione sistematica delle disposizioni che regolano la fase iniziale del contatto dell’indagato con l’autorità inquirente, ma anche la constatazione che, laddove, il legislatore ha inteso precisare la “natura” dell’autorità, lo ha espressamente fatto, come ad es. nell’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente all’epoca dei fatti (ma lo stesso può dirsi in relazione all’art. 63, comma 1 del codice di rito), laddove, in caso contrario, il carattere generale dell’espressione “autorità procedente” non consente, se non a livello sistematico, per il tipo di attività processuale in corso, di limitarne la portata alla sola autorità giudiziaria.

Tale interpretazione, del resto, è confermata dal comma 01, nel testo attualmente vigente, che, con maggiore precisione, si fa carico di puntualizzare che la PG, se è nelle condizioni, deve comunicare alla persona sottoposta alle indagini “l’autorità giudiziaria procedente”.

L’informazione è proprio volta a consentire all’indagato di conoscere l’autorità cui rivolgersi. In mancanza, deve ritenersi, che il referente dell’indagato, fin quando la notizia di reato non sia stata trasmessa ed iscritta, non possa che essere la PG.

Tale interpretazione deve valere, naturalmente, anche nel caso in cui sopravvenga una nuova nomina di difensore o un mutamento del domicilio.

Non può, quindi, dubitarsi della correttezza della procedura seguita dal difensore di fiducia, il quale ha trasmesso con PEC la nuova nomina ed elezione di domicilio all’unica autorità che in quel momento procedeva.

Non si ignora l’esistenza di pronunce, sia pur risalenti, che paiono escludere che la PG possa essere ritenuta autorità procedente cui inviare la nomina (Sez. 1, n. 35127 del 19/04/2011, Rv. 250783 – 01, che però riguarda un caso nel quale la nomina, per quanto rilevante, concerneva un procedimento già instaurato dinanzi al magistrato di sorveglianza, per cui la p.g. non poteva essere ritenuta autorità procedente; Sez. 3, n. 21391 del 03/03/2010, Rv. 247598 – 01, dalla quale non è però dato desumere se, nel caso concreto, esistesse o non un’autorità giudiziaria procedente al momento della nomina) e di altre che, invece, hanno ritenuto innegabile, sulla base del dato testuale risultante dall’art. 161, cod. proc. pen., il diritto dell’imputato di dichiarare o eleggere un nuovo domicilio anche dinanzi ad organi di PG, affermando che, in tal caso, però, incombe sull’imputato l’onere di trasmettere tempestivamente il verbale all’autorità giudiziaria procedente.

La logica delle formalità indicate è stata ravvisata nella necessità di assicurare agli uffici giudiziari di avere conoscenza certa delle nomine dei difensori sul presupposto che le gravi conseguenze in termini di nullità derivanti dalla violazione delle norme del codice di rito non consentono di affidare all’imputato la facoltà di scegliere il modo di presentazione o comunicazione della nomina medesima.

Si osserva, tuttavia, che non si ravvisano ragioni per le quali la certezza sulla nomina e l’elezione di domicilio possa fondarsi sulla trasmissione del solo verbale di identificazione della PG e non anche sulla successiva comunicazione ritualmente effettuata alla medesima autorità di PG, in quella fase nella quale è, ancora, l’unica autorità procedente, la quale dovrà trasmettere tutti gli atti raccolti al PM ai sensi dell’art. 347 cod. proc. pen., incluse le nomine di difensore e le elezioni di domicilio.

D’altro canto, non sussiste base normativa che ponga a carico dell’indagato o del difensore, in quella fase, di verificare che la PG abbia effettivamente comunicato la nomina all’autorità giudiziaria, della quale si ignora l’esistenza perché non ancora investita del procedimento, né di dover procedere a nuovo ed autonomo deposito. Per tali ragioni, si ritiene di dover precisare che per autorità procedente, ai sensi dell’art. 96, cod. proc. pen., si intende sia la PG, sia l’autorità giudiziaria (PM e giudice) che, nel momento in cui viene fatta la nomina del difensore, ha la “gestione” della notizia di reato, con la conseguenza che l’eventuale nomina di nuovo difensore o di elezione di domicilio che avvenga nella fase in cui la notizia criminis non è stata ancora trasmessa alla autorità giudiziaria possa essere fatta nelle forme di legge anche alla PG, la quale dovrà curarne il tempestivo invio all’autorità giudiziaria competente.

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