La Cassazione sezione lavoro con l’ordinanza numero 7969 del 31 marzo 2026 ha ricordato che le spese processuali possono essere compensate dal giudice quando la parte che ha perso si è sempre dimostrata disponibile a conciliare.
La Suprema Corte evidenzia che dal compendio motivazionale si evince che la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini della statuizione finale sulle spese del merito la “complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, il comportamento improntato a buona fede oggettivamente riscontrabile tenuto dalla società odierna appellante nell’ambito della vicenda per cui è causa e la non trascurabile disponibilità conciliativa della stessa manifestata nel corso del giudizio, complessivamente considerati” come integranti le “gravi ed eccezionali ragioni che ne giustificano l’integrale compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018”.
Si tratta di argomenti non arbitrari né illogici, e che dunque non si pongono in violazione dell’art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, e chiaramente esplicitati (non con formula stereotipata o di mero stile). Pertanto, in difetto di motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea (cfr. Cass. n. 17816/2019, n. 24529/2024), nel caso concreto il potere discrezionale del giudice di compensare le spese di lite risulta esercitato nei limiti di legge (cfr. anche Cass. n. 24502/2017, n. 10685/2019, n. 21400/2021, n. 16526/2024, n. 9860/2025), e non è utilmente censurabile in sede di le
