La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 12242 depositata il 31 marzo 2026 torna ad occuparsi dell’utilizzabilita’ degli screenshot forniti dalla persona offesa per enunciare che in definitiva, quando è il titolare della conversazione non indagato a disporre della corrispondenza e a consegnarla all’autorità e/o ad altri, non può operare la disciplina del sequestro di corrispondenza, poiché manca l’intrusione autoritativa nella sfera di segretezza, essendo il segreto svelato da uno dei titolari di quel diritto.
La Suprema Corte premette che e’ pacifico che le copie degli screenshot non siano state acquisite dalla polizia giudiziaria prelevandole dal telefono dell’indagato, ma siano state prodotte dalla stessa persona offesa, a cui gli screenshot erano stati inviati da alcune conoscenti.
È vero, infatti, che sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi WhatsApp acquisiti, in violazione dell’art. 254 cod. proc. pen., mediante screenshots eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del Pubblico Ministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Rv. 287039- 01): tuttavia, ciò vale per gli screenshots acquisiti dal cellulare dell’imputato.
Al riguardo, è stato precisato (da Sez. 6, n. 1269 del 20/11/2024, dep. 2025, Rv. 287504-01) come, in siffatte ipotesi, neppure il consenso dell’indagato possa rendere utilizzabile siffatta acquisizione, non potendo consegnare la corrispondenza digitale dopo averne ricevuto copia da taluno di coloro i quali potevano liberamente vederla: acquisizione che non richiedeva, certo, apposito decreto di sequestro.
Come evidenziato di recente, l’acquisizione di screenshots di messaggi WhatsApp forniti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero, trattandosi di corrispondenza ormai pervenuta sui dispositivi dei soggetti interessati, di cui, dunque, il destinatario non indagato può liberamente disporre (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746-01, in un caso del tutto simile al presente – in cui l’imputato aveva inviato a un amico, che, a sua volta, l’aveva inoltrata alla vittima, l’immagine delle parti intime di quest’ultima che, poi, l’aveva prodotta agli inquirenti).
In definitiva, non può parlarsi più di segretezza della corrispondenza tutelabile ex art. 15 Cost. nel momento in cui del messaggio ne abbia disposto a favore degli inquirenti o di ulteriori persone – uno dei soggetti che sia titolare del diritto alla riservatezza: come, peraltro, si desume dall’art. 254 cod. proc. pen., che fa riferimento, non a caso, alla corrispondenza spedita «dall’imputato> o a lui diretta e non certo a quella ricevuta da terzi o da costoro inviata all’imputato. Tale conclusione non è, evidentemente, distonica rispetto a quanto di recente precisato dalla Consulta in siffatta materia.
Se è vero che il riferimento al dato “documentale” di cui all’art. 234 cod. proc. pen., ovvero al supporto su cui si fissi materialmente la corrispondenza o sua copia, non è idoneo a superare le guarentigie apprestate per la corrispondenza, anche elettronica (come rilevato da Corte Cost., sent. n. 170 del 2023, secondo cui <
Del resto, in materia analoga, ovvero nel caso in cui si disponga dei dati e informazioni scambiati tra presenti, è già stato rimarcato dalla cassazione che la registrazione fonografica, da parte di uno dei partecipi, non sia riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di “intercettazione”, ma costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale uno dei partecipi può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo, secondo la disposizione di cui all’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465-01, che fa salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa).
Conseguentemente, è già stato affermato come non costituisca intercettazione, ai sensi degli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., la documentazione delle comunicazioni svoltesi su una chat estratte, quantunque senza l’autorizzazione degli altri utenti, a mezzo screenshot da parte di uno dei soggetti che sia ammesso ad assistervi, dunque legittimato a parteciparvi attivamente о anche ad assistere passivamente, costituendo forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore o l’autorità giudiziaria può disporre legittimamente, a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24600 del 26/4/2022, non massimata).
In tal senso è chiaro il codice penale, laddove, agli artt. 616 e seguenti, sanziona le condotte di chi, oltre a prendere cognizione, sottrarre o distruggere, divulghi a terzi la corrispondenza – anche #informatica o telematica# art. 616 comma 4 c.p. “a lui non diretta”: colpendo, dunque, chi si “intrometta” nell’altrui corrispondenza e non certo chi ne è contitolare, in quanto suo destinatario.
Peraltro, ove cosi non fosse, dovrebbe giungersi alla singolare conclusione che la vittima di gravi reati (quali, ad esempio, quelli di minaccia, atti persecutori, estorsione, usura), commessi a mezzo di corrispondenza (anche, in ipotesi, di una banale lettera), non potrebbe fornirla agli inquirenti, a tutela del diritto di chi, con tale corrispondenza, li abbia commessi. Pensare che il destinatario della corrispondenza non possa disporne non avrebbe molto senso e garantirebbe a chi voglia commettere detti gravi reati di poterlo fare sotto l’egida delle garanzie previste a tutela della corrispondenza: il che non pare logico e comunque appare privo di qualsivoglia base positiva.
Né vi sono norme sovranazionali che vietino al destinatario della corrispondenza non indagato di disporne liberamente. Se è vero, come detto, che la menzionata Corte Cost., sent. n. 170 del 2023, in assonanza con la giurisprudenza della CEDU ivi richiamata (con riguardo alla posta elettronica, Corte EDU, sentenza Copland, paragrafo 44; con riguardo alla messaggistica istantanea, Corte EDU, sentenza Barbulescu, paragrafo 74; con riguardo a dati memorizzati in floppy disk, Corte EDU, sezione quinta, sentenza 22 maggio 2008, Iliya Stefanov contro Bulgaria, paragrafo 42; Corte EDU, sezione quinta, sentenza 17 dicembre 2020, Saber contro Norvegia, paragrafo 48), ha chiarito, altresì, che la natura di corrispondenza dei messaggi elettronici non si esaurisce con la loro mera ricezione, ma permane finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti e riceve, dunque, protezione dall’art. 15 della Costituzione pur se giunta a destinazione (anche perché la tutela sarebbe del tutto assente in relazione alle dette comunicazioni elettroniche, in cui all’invio segue la ricezione con sostanziale immediatezza: sicché avrebbe poco senso limitare, per esse, la garanzia alla fase di trasmissione del messaggio dal mittente al destinatario), è, altresì, vero che nessuna pronuncia e nessuna disposizione estendono la tutela, addirittura, all’ipotesi in cui sia uno degli interessati, non indagato (e che, anzi, si assuma vittima di reati), a disporne.
Del resto, l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, invocato al riguardo, prevede certamente, al comma 1, che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza», senza <«ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto»: salvo, tuttavia, che «tale ingerenza sia prevista dalla legge» e sia (comma 2).
Sicché, un’interpretazione nel senso detto, di consentire a uno dei titolari del diritto in questione, che sia destinatario della corrispondenza e non sia indagato, a maggior ragione se persona offesa di reati che trovano la loro possibile prova in essa o addirittura commessi per suo tramite, di disporne, anche mediante consegna alla polizia giudiziaria, non è certo inibita dalle norme costituzionali e sovranazionali.
In definitiva, quando è il titolare della conversazione non indagato a disporre della corrispondenza e a consegnarla all’autorità e/o ad altri, non può operare la disciplina del sequestro di corrispondenza, poiché manca l’intrusione autoritativa nella sfera di segretezza, essendo il segreto svelato da uno dei titolari di quel diritto.
Né, ovviamente, muta tale conclusione la circostanza che i messaggi veicolati tramite lo stato di Whatsapp fossero visibili solo su iniziativa dei contatti del mittente, atteso che la loro messa a disposizione di un certo numero di soggetti che, così come avviene per la pubblicazione tramite altri social network o un normale organo di informazione, potevano leggerli o non leggerli, non fa perdere loro il connotato essenziale: che è, per l’appunto, quello di comunicare con altri.
Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno utilizzato tali elementi probatori, la cui genuinità è stata peraltro vagliata attraverso l’esame testimoniale.
A tal proposito, infine, non pare superfluo rimarcare che non risulta neppure affrontato, da parte ricorrente, il tema della decisività dei dati asseritamente inutilizzabili rispetto alla decisione presa (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608-02). Ed infatti, come si desume chiaramente dalla sentenza d’appello, e, prima ancora, da quella di primo grado, sul tenore degli screenshot prodotti “hanno ampiamente riferito i testi (C, M,C ) che hanno avuto modo di riferire aver visionato i messaggi/stato e di averli poi rigirati alla parte offesa” (p. 18 sentenza d’appello).
Dunque, nella specie nulla afferma parte ricorrente sulla decisività dell’eventuale declaratoria di inutilizzabilità, rispetto alle ulteriori acquisizioni istruttorie: ciò che rende inammissibile, prima ancora che infondata, la censura.
