Reati a consumazione prolungata: non è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (Redazione)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 454/2026 ha stabilito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile al delitto di furto aggravato ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., commesso mediante allaccio abusivo alla rete idrica pubblica, essendo esso un reato a consumazione prolungata, nel quale la protrazione dell’evento dannoso nel tempo e la presenza di plurime sottrazioni in danno dell’ente erogatore rappresentano forme di manifestazione di un comportamento abituale ostativo, ex art. 131-bis, comma quarto, cod. pen., al riconoscimento del beneficio.

La Corte di legittimità ha già avuto modo di occuparsi della possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. ai reati a consumazione prolungata e ha concluso in senso negativo.

Si è sostenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione in caso di «omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori posto in essere con reiterati inadempimenti» perché, quando gli inadempimenti siano ripetuti nel tempo, «l’omesso versamento dell’assegno integra un reato “a consumazione prolungata”, caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l’offesa al bene giuridico tutelato» (Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, Rv. 279563; Sez. 6, n. 20941 del 20/04/2022, Rv. 283304).

Più in particolare, si è osservato che la fattispecie di cui all’art. 570 bis cod. pen. si consuma nel momento in cui viene omesso il versamento del dovuto e, tuttavia, se si tratta di versamenti dovuti a scadenze predeterminate e l’omissione si protrae, «pur non perdendo la sua struttura unitaria», il reato si realizza attraverso una pluralità di atti. In questi casi, secondo le sentenze in esame, «ogni singolo inadempimento rappresenta soltanto l’aggravamento di un’offesa già inferta ed in essere». Il protrarsi della condotta omissiva, quindi, approfondisce il disvalore della condotta, ma gli inadempimenti successivi al primo non costituiscono «un ulteriore autonomo momento di disvalore» e non integrano un nuovo reato.

Nondimeno, ciascuna omissione «contribuisce ad accentuare la lesione arrecata al bene giuridico protetto dalla norma» e, proprio per questo, «non può consistere in un mero post factum penalmente irrilevante».

Muovendo da queste premesse, si è ritenuto che il delitto previsto dall’art. 570 bis cod. pen. se reiterato nel tempo, abbia la struttura di un reato «a consumazione prolungata» e da questa qualificazione giuridica è stata fatta discendere l’inapplicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.

Si è sostenuto infatti che i reati “a consumazione prolungata” siano caratterizzati dalla commissione di «condotte reiterate, e comunque plurime, le quali rappresentano forme di manifestazione di quel “comportamento abituale” che, per espressa disposizione normativa, esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.» (Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, Rv. 279563 pag. 3 della motivazione).

Ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento al reato di cui all’art. 356 cod. pen. Si è affermato, infatti, che «Il delitto di frode in pubbliche forniture, quando riguardi contratti di somministrazione di beni o servizi, assume la struttura di un reato a consumazione prolungata, connotato da pluralità delle condotte, come tale ostativo all’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. anche in caso di particolare tenuità di ogni singola azione od omissione» (Sez. 6, n. 12073 del 06/02/2020, Rv. 278752).

Nella medesima prospettiva, si è ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non possa «essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica. (Fattispecie relativa a condotte reiterate nel tempo integranti il reato di esercizio abusivo della professione)» (Sez. 7, Ordinanza n. 13379 del 12/01/2017, Rv. 269406). Si è affermato, inoltre, che «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis cod. pen., non può essere applicata al reiterato conferimento di rifiuti urbani e speciali, prodotti da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall’art. 256, comma primo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).» (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Rv. 268566; nello stesso senso, con riferimento al reiterato trasporto non autorizzato di notevoli quantità di materiale ferroso, Sez. 3, n. 30134 del 05/04/2017, Rv. 270255).

Il principio di diritto enucleato dalla giurisprudenza citata è applicabile anche al caso oggetto del presente ricorso. Il furto ascritto all’imputato, infatti, è stato commesso con più condotte di sottrazione di acqua all’ente erogatore.

Si tratta, dunque, di un reato che, in concreto, si è realizzato tramite plurime condotte che rappresentano forme di manifestazione di quel “comportamento abituale” che, per espressa disposizione normativa, osta all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.

Rileva in tal senso la constatazione che l’odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato, non quale autore dell’allaccio abusivo, ma quale utilizzatore dell’impianto abusivamente realizzato. I giudici di merito hanno sottolineato, infatti (pag. 4 della sentenza impugnata), che dell’allaccio abusivo A. si è servito «per impossessarsi di acqua pubblica senza pagarne il corrispettivo».

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 101, Cod. Pen. art. 102

Massime precedenti Vedi: N. 19053 del 2025 Rv. 288007-01, N. 13379 del 2017 Rv. 269406- 01, N. 12073 del 2020 Rv. 278752-01, N. 22523 del 2020 Rv. 279563-01, N. 30134 del 2017 Rv. 270255-01, N. 53456 del 2018 Rv. 274501-01, N. 1324 del 2016 Rv. 265850-01, N. 20941 del 2022 Rv. 283304-01, N. 48318 del 2016 Rv. 268566-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590-01

Lascia un commento