La cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 5938/2026 ha ricordato che la querela redatta personalmente dalla persona offesa e dalla stessa sottoscritta può essere depositata dal suo difensore a ciò delegato, unitamente alla specifica procura alla presentazione dalla prima conferitagli, tramite il Portale del processo penale telematico.
La censura relativa alle modalità di presentazione della querela tramite la piattaforma PDAP, che secondo l’impostazione difensiva, sarebbe destinata esclusivamente ad atti provenienti e redatti da difensori depositanti in ragione del ministero difensivo svolto nel procedimento penale e non delegati dalla parte, è priva di pregio, in quanto, in primis l’impostazione difensiva non trova conforto nel testo di legge, che non prevede limiti né esclude il deposito tramite portale nel caso in cui la querela sia redatta e sottoscritta dalla persona offesa, ma prevede soltanto che unitamente alla querela venga depositata anche la procura,e cioè l’incarico specifico al difensore, che ben può riferirsi alla sola presentazione.
Giova ricordare che la norma che vigeva all’epoca della presentazione della querela era l’art.24 comma 1 del d.l. 137/2020, secondo cui “il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico.” Il D.M. del 13 gennaio 2021 ha esteso la modalità telematica di deposito anche alla querela e la previsione che venga depositata anche la procura non esclude che possa essere caricata su detta piattaforma anche la querela redatta e sottoscritta personalmente dalla persona offesa, ma piuttosto prevede che in questo caso la stessa venga inserita da soggetto qualificato e munito di incarico ad hoc, come nella fattispecie in esame.
L’interpretazione offerta dalla difesa non solo non trova fondamento nella ratio del portale, che è uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, ma è anche contrastata dal principio generale secondo cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255583–01; Sez. 4 , n. 51592 del 29/11/2023, Noel, Rv. 285536 – 01)
La tesi difensiva trova, peraltro, indiretta smentita nell’art. 111 bis cod. proc. pen., come integrato dall’art.2 comma 1 lett.a d.Lvo 31/2024, che al comma 4 precisa che “gli atti che le parti e la persona offesa compie personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”.
Detta norma, entrata in vigore in epoca successiva al deposito della querela del M., ha precisato il portato dell’art. 87 comma 6 bis del d. lgs. 150/2022 introducendo quello che sembra a tutti gli effetti un chiarimento dell’assetto della normativa già in vigore, nel senso che il deposito nel portale telematico è previsto anche per gli atti personali della persona offesa, come appunto la querela redatta personalmente e presentata dal difensore delegato come atto d’impulso del procedimento, ma la stessa potrà essere anche depositata su cartaceo.
