La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 12258 depositata il 31 marzo 2026 ha stabilito che nel processo penale sussiste la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle Associazioni o Federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, ove sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del preposto e l’illecito.
Occorre premettere che l’art. 2049 cod. civ. – secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti» – è una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva che si fonda sul principio cuius commoda eius et incommoda, in ragione del quale, quando un soggetto, nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita e che integrano il “rischio specifico” assunto dal debitore (tra le tante, Sez. 3 civ., n. 4298 del 14/02/2019, Rv. 652666).
In conformità all’elaborazione della giurisprudenza delle Sezioni civili, per l’integrazione della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto, un altro esplichi un’attività per conto del primo (tra le altre, Sez. 2 civ., n. 28852 del 19/10/2021, Rv. 662515; Sez. 3 civ., n. 12283 del 15/06/2016, Rv. 640297).
Invero, il soggetto che, nello svolgimento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze (Sez. 3 civ., n. 25373 del 12/10/2018, Rv. 651162).
Sotto altro e concorrente profilo, non è neppure necessario, per la configurabilità della responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ., che intercorra tra preponente e preposto un rapporto a titolo oneroso (Sez. 3 civ., n. 21685 del 09/11/2005, Rv. 584441, che ha ritenuto responsabile, di conseguenza, una Provincia per la condotta lesiva nei confronti di una sciatrice da parte di un addetto al soccorso che operava quale volontario).
Ancora, non assume rilievo, purché il preposto al momento del fatto sia inserito nell’organizzazione del preponente, la continuità dell’incarico affidato (Sez. 1 civ., n. 6233 del 21/06/1999, Rv. 527735), al punto che la responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ. può sussistere anche rispetto a fatti illeciti commessi da un soggetto normalmente alle dipendenze altrui (ex ceteris, Sez. 3 civ., n. 10034 del 09/10/1998, Rv. 519587; Sez. 3 civ., n. 4031 del 11/06/1983, Rv. 428979).
Infatti, l’art. 2049 cod. civ., assimilando la posizione del “padrone” a quella del “committente”, e poi accomunandoli, per effetto di presunzione di colpa in eligendo o in vigilando, nella responsabilità per il danno arrecato dal domestico o dal commesso nell’esercizio delle incombenze loro affidate, prescinde dalla continuità dell’incarico, nonché dal formalizzarsi di esso in contratti di lavoro, di collaborazione, o simili, mentre considera sufficiente che il contegno integrante l’illecito sia stato reso possibile o comunque agevolato dalla attività od anche dal solo atto demandato e poi compiuto sotto il potere di controllo del delegante (Sez. 1, n. 2734 del 22/03/1994, Rv. 485848).
Ciò che connota, allora, la responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ. è la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso (Sez. 3 civ. n. 1516 del 24/01/2007, Rv. 594385).
Nesso di occasionalità necessaria che, se implica che la condotta costituisca il “normale sviluppo” dell’esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, non è escluso dalla degenerazione o dall’eccesso nel loro esercizio, determinati dall’abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute (da ultimo, Sez. 3 civ. n. 2851 del 05/02/2025, Rv. 673756).
Per altro verso, è consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni penali il principio in forza del quale la norma espressa dall’art. 2049 c.c. trova applicazione anche al responsabile civile nel processo penale, in presenza di presupposti pressocché sovrapponibili a quelli richiesti dalla giurisprudenza in materia civile.
In tale prospettiva si è, ad esempio, affermato che è configurabile la responsabilità civile del datore di lavoro anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l’adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è stato preposto costituiscano un’occasione necessaria che l’autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti (Sez. 1, n. 25158 del 03/02/2022, A., Rv. 283477 – 02). Nella fattispecie per cui è processo la sentenza impugnata è dunque incorsa nel vulnus denunciato poiché ha escluso la responsabilità dell’Associazione sportiva dilettantistica ritenendo necessario, in contrasto con i superiori principi, un rapporto di impiego-dipendenza tra essa e l’atleta tesserato che ha commesso il reato e assumendo l’inoperatività della responsabilità oggettiva di natura civilistica nel processo penale
