La Legge n. 114/2024 (allegata alla fine del post), intitolata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, pubblicata il 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il 25 agosto 2024, ha, tra le varie misure, interpolato l’art. 328, cod. proc. pen., inserendovi il comma 1-quinquies a norma del quale “Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere”.
La stessa collegialità è stata imposta quando tale applicazione segua all’interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quinquies), vi sia l’eventualità di aggravare misure cautelari non detentive sostituendole con misure custodiali (art. 299, comma 4), si tratti di applicare misure detentive provvisorie (art. 313, comma 1).
Questo nuovo regime, per espressa previsione della Legge 114, sarà applicabile a partire dal 25 agosto 2026.
Ieri, 31 marzo 2026, la rivista Questione Giustizia ha pubblicato “Il 25 agosto 2026 entra in vigore il GIP collegiale: rischio di caos e di paralisi per la giustizia penale”, uno scritto (consultabile a questo link) a firma di Ezia Maccora, attuale presidente della sezione GIP del Tribunale di Milano.
L’autorevolezza del profilo personale e professionale dell’Autrice e l’importanza nevralgica dell’ufficio da lei diretto impongono di attribuire alle sue affermazioni il valore di un segnale di allarme destinato ad essere largamente condiviso e fatto proprio dalla magistratura associata.
Tanto ciò è vero che in un post odierno sulla pagina LinkedIn dell’ANM (a questo link per la consultazione), il suo nuovo presidente, Giuseppe Tango, ha dedicato un passaggio alla questione con considerazioni sovrapponibili a quelle della Maccora.
Il titolo dello scritto esprime in modo chiarissimo il giudizio che l’Autrice dà sulle conseguenze della riforma.
Invito alla lettura integrale del testo per l’apprezzamento delle argomentazioni poste a giustificazione di una previsione così cupa.
Mi limito quindi a poche considerazioni su talune di esse.
Sia all’inizio che alla fine del suo lavoro la Maccora ha tenuto a sottolineare che l’introduzione del GIP collegiale è parte della stessa legge che ha abrogato il delitto di abuso d’ufficio, “nonostante le forti perplessità manifestate da tanti giuristi” e ha voluto altresì ricordare la direttiva anticorruzione approvata dal Parlamento europeo il 25 marzo 2026 che introduce per gli Stati-parte l’obbligo di incriminazione dell’”esercizio illecito di funzioni pubbliche”.
È un’aggiunta non indispensabile in uno scritto interamente focalizzato sul GIP collegiale sicchè averla introdotta, peraltro senza minimamente accennare alla decisione della Consulta che ha escluso profili di incostituzionalità nell’abrogazione, può solo significare un giudizio negativo che si spinge oltre quest’ultima specifica riforma.
Questa è solo cornice ma, come si vedrà, le cose non cambiano quando si passa al cuore della riforma e delle sue ragioni giustificatrici.
L’Autrice si mantiene neutra sulla possibilità che un giudice collegiale dia maggiori garanzie di ponderazione ed equilibrio di un giudice monocratico, se ne smarca e l’attribuisce a chi ha voluto la modifica: emblematica a tal fine l’espressione d’esordio “A dire dei proponenti della riforma”, come si trattasse di una semplice diceria, appunto.
La critica comincia subito dopo e intacca la coerenza di un sistema che da un lato affida il potere cautelare a un collegio e dall’altro consente a un giudice monocratico di irrogare, in esito al giudizio di merito, condanne cui seguono pene fino a dieci anni di reclusione.
La Maccora ha ragione, è un non senso, ma subito dopo si dovrebbe obiettare che il non senso sta nell’affidamento a un singolo essere umano della possibilità di infliggere pene così impattanti, non nella previsione di un collegio allorchè sia in ballo la libertà personale.
Senza poi contare la discutibilità del presupposto implicito da cui muove la comparazione, che cioè l’accusato sottoposto al potere cautelare metta sul piatto un bene – la libertà personale – di minore importanza rispetto a quello del riconoscimento della sua responsabilità penale e delle conseguenze che ne derivano.
Sono entrambi beni altamente preziosi e l’effetto dannoso e stigmatizzante di una misura custodiale non è certo minore di quello causato da una condanna.
Lo scritto della Maccora prosegue con l’esame del dedalo di incongruenze, talvolta di assurdità, che la riforma è in grado di generare: per il loro apprezzamento rimando, come detto, alla lettura integrale dell’articolo.
Ha perfettamente ragione, il testo così come congegnato sarà fonte degli inconvenienti elencati nel suo scritto, causerà sistematici rischi di incompatibilità, darà luogo a vistose e irragionevoli disparità di trattamento, provocherà lungaggini, richiederà interventi interpretativi e aggiustamenti legislativi.
Ha ancora ragione quando afferma che una riforma come quella del giudice collegiale avrebbe richiesto un rafforzamento degli organici, in tale misura da consentire la più opportuna riconfigurazione organizzativa degli uffici GIP.
Mi avvio alla conclusione.
La Maccora afferma che “Il referendum costituzionale ha fatto emergere come la durata ragionevole dei giudizi, cautelari e di merito, costituisca una priorità molto sentita dal Paese”.
Vero ma è emerso con altrettanta forza il bisogno di porre rimedio agli abusi del potere cautelare e di farlo prima che si verifichino.
È per questo che, a dispetto di tutti i disagi che l’entrata in funzione del GIP collegiale potrà causare, non condivido l’invito finale della Maccora, così formulato: “Sarebbe un segnale importante, un banco di prova della reale volontà di dialogo tra magistratura e politica in questi giorni annunciata da più esponenti istituzionali, riconoscere l’impraticabilità della riforma che istituisce il gip collegiale, che se entrerà in vigore il 25.8.2026, a risorse invariate, bloccherà del tutto il funzionamento della giustizia penale”.
Non lo condivido perché penso che sarebbe assai più importante il segnale di una rinnovata ed accresciuta attenzione alla libertà personale dei cittadini italiani.
E perché mi sarebbe piaciuto leggere che il capo di uno degli uffici GIP più importanti d’Italia, pur consapevole dei mille difetti di un testo legislativo che sembra privilegiare l’effetto annuncio a scapito della coerenza di sistema, la norma simbolo piuttosto che l’armonia dell’insieme, si impegna a dare seguito a una riforma la cui valenza garantista è indiscutibile.
