La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 2066/2026, in tema di chiamata in correità, ha ricordato che gli “altri elementi di prova” che, a norma dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., confermano l’attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell’imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica; la loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di confermare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità.
La Suprema Corte ha anche precisato che, ove gli “altri elementi di prova” avessero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell’indagato, non entrerebbe in gioco la regola dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST
Massime precedenti Conformi: N. 8125 del 2013 Rv. 255244-01
Massime precedenti Vedi: N. 35923 del 2019 Rv. 276744-01, N. 45733 del 2018 Rv. 274151- 01, N. 31004 del 2023 Rv. 284840-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45276 del 2003 Rv. 226090-01
