Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 9052/2026, 27 febbraio/9 marzo, ha ribadito che, in tema di stupefacenti, il fatto di lieve entità è configurabile solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
Occorre evitare l’errore, sostanziale prima che semantico, di ritenere che il comma 1 dell’articolo 73 sia integrato nelle sole ipotesi in cui il reato sia «grave», per cui incomba sulla parte pubblica dimostrare la gravità del fatto.
Al contrario, il fatto «grave» si realizza in presenza di taluna delle aggravanti disciplinate dall’articolo 80 del Testo Unico Stupefacenti (con conseguente onere, da parte della pubblica accusa, di dimostrarne l’esistenza), mentre il comma 5 dell’articolo 73 disciplina, seppure in modo autonomo (e sempre che non costituisca più grave reato), l’ipotesi in cui il fatto, in presenza di determinate situazioni, sia di «lieve entità».
Situazioni che si ritraggono alla luce di una serie di «indicatori di lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione, ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino «vel») la qualità e quantità delle sostanze.
Le Sezioni unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
Tale principio è stato poi ribadito, dopo l’autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici (tra le tante, Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Rv. 284984 – 01; Sez. 4, n. 37282 del 07/06/2023, n.m.; Sez. 3, sentenza n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651–01; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664 – 01), le quali hanno affermato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
La più recente pronuncia resa dalla Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) ha poi affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
Analogamente, si è ritenuto che l’esistenza di una «rudimentale organizzazione» non osta, di per sé, alla qualificazione del reato in termini di minore gravità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così, da ultimo, Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, Rv. 270397; Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Rv. 263068; Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, Rv. 256609), essendo quest’ultima configurabile nelle ipotesi di cosiddetto «piccolo spaccio», che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una limitata provvista per la vendita (che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a decine”).
È evidente, dunque, che l’aspetto organizzativo deve necessariamente coniugarsi con gli altri elementi pure valorizzati dai giudici di merito quali: la modalità della condotta e la quantità e la diversa qualità delle sostanze stupefacenti che sono oggetto della condotta (Sez. 3, ord. n. 23547 del 15/03/2018, n.m.).
