Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 9054/2026, 27 febbraio/9 marzo 2026, ha affermato che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, ove costituiscano manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine.
Tale principio è stato affermato in una fattispecie relativa alla detenzione e alla successiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell’identità dell’oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, è stato escluso il concorso apparente sul rilievo della non contiguità temporale dell’iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, Rv. 284666 – 01).
Nel caso in esame, tale unicità è stata correttamente esclusa alla luce del fatto che le due condotte di detenzione fossero, effettivamente, relative alle medesime sostanze, ma contestate, l’una, come posta in essere in strada e in prossimità di una scuola (6 dosi di crack e 7 di hashish, occultate negli slip), mentre l’altra, a seguito di perquisizione domiciliare all’interno dell’appartamento dell’imputato, ove altro stupefacente (52 dosi di crack) veniva rinvenuto occultato in una lattina.
