Reati contratto e reati in contratto: i diversi criteri di determinazione del profitto confiscabile (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 8309/2026, 20 febbraio/3 marzo 2026, ha chiarito la distinzione tra reati contratto e reati in contratto ed i criteri che devono presiedere alla determinazione del profitto confiscabile per ciascuna delle due categorie.

I reati contratto, sono quelli il cui disvalore penale è completamente incentrato sulla conclusione in sé di un contratto, vale a dire che il reato “consiste esattamente nella stipulazione di un dato contratto”, mentre i “reati in contratto” sono quelli in cui la stipulazione di un contratto fa senz’altro parte della fattispecie tipica, ma il disvalore penale è incentrato piuttosto sulle condotte che il reo tiene in vista della conclusione del contratto o in seguito alla stessa.

Pertanto, ai fini di confisca, nel caso del “reato contratto” si determina un’immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l’effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, interamente assoggettabile a confisca.

Il vantaggio ingiusto generato dalla condotta decettiva va, quindi, individuato per tutto il lucro, non solo per una parte di esso.

Tale conclusione è conforme agli approdi della giurisprudenza di legittimità, alla luce dei principi elaborati anche nella pronuncia delle S.U. Fisia (n. 26654 del 27/03/2008, in motivazione pagg. 155 e ss., 20 e ss.) in tema di determinazione del profitto confiscabile, nella quale l’organo nomofilattico ha fissato dei principi generali in punto di commisurazione del profitto suscettibile di confisca-sanzione, universalmente validi ed esportabili nei diversi casi astrattamente riscontrabili nella prassi.

È stato così chiarito, in primo luogo, che nel delineare il profitto confiscabile non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, in quanto, nell’assolvere una funzione di deterrenza, la confisca risponde ad esigenze di giustizia e nel contempo di prevenzione generale e speciale, non potendosi ammettere che il crimine possa rappresentare un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto sul bene e che il reo possa rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione del reato.

Dopo avere richiamato le nozioni di profitto fissate in precedenti pronunce a composizione allargata (secondo cui il profitto del reato va inteso come “vantaggio di natura economica”, come “beneficio aggiunto di natura patrimoniale”, come “utile conseguito dall’autore del reato in seguito alla commissione del reato”; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli e Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, n. 41936, Muci, Rv. 232164 – 01) ed affermato che il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta “l’effettivo criterio selettivo di ciò che può esser confiscato a tale titolo”, le S.U. hanno evidenziato come sia stata tracciato un netto discrimen fra profitto conseguente ad un “reato contratto” e profitto derivante da un “reato in contratto” nel senso che, nel primo caso – in cui la legge qualifica come illecito lo stesso rapporto contrattuale intercorso fra le parti – si determina un’immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità con l’effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca mentre, nel secondo caso, in cui il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale, essendo possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto perché il contratto è assolutamente lecito e valido inter partes (ed eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 cod. civ.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall’agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente.

Le Sezioni unite hanno, pertanto, chiaramente affermato l’assoggettabilità a confisca dell’intero vantaggio patrimoniale derivante dai “reati contratto” fra cui rientrano, in ragione della descrizione fattuale operata dai giudici di merito, quelli oggetto di indagine nel presente procedimento (in termini, Sez. 2, n. 20976 del 22/02/2012, Rv. 252842 – 01; Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, Rv. 268854 – 01; Sez. 2, n. 25980 del 04/05/2018, non mass., ove si è precisato che il profitto del reato previsto dall’art. 640-bis cod. pen., ai fini dell’applicazione della confisca per equivalente, coincide con l’intero ammontare del finanziamento qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato ed il progetto non sarebbe stato approvato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore; Sez. 2, n. 40765 del 21/10/2021, Rv. 282194 – 01, in motivazione a pag. 3).

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