Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 8239/2026, 20 febbraio/2 marzo 2026, ha ribadito che l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale è costituito dal dolo per i reati di percosse o di lesioni volontarie, misto a colpa in relazione all’evento mortale (Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, Rv. 283892 – 02).
Ha inoltre affermato che l’omicidio preterintenzionale ricorre, con riguardo all’elemento psicologico, anche quando gli atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli art. 581 e 582 cod. pen., dai quali sia derivata, come conseguenza non voluta, la morte, siano stati posti in essere con dolo eventuale (Sez. 5, n. 40863 del 18/11/2025, Rv. 288905 – 01).
In precedenza, si era già affermato come l’integrazione dell’omicidio preterintenzionale richiede l’accertamento di una condotta dolosa (atti diretti a percuotere o a ledere) e di un evento (morte) legato eziologicamente a tale condotta; l’elemento soggettivo del delitto in questione va identificato nell’inosservanza del precetto di non porre in essere atti lesivi dell’altrui incolumità mentre il riferimento normativo ad “atti diretti a percuotere o a ledere” non esclude che tali atti possano essere sorretti da un dolo eventuale poiché la direzione degli atti va intesa come requisito strutturale oggettivo dell’azione comprendente anche quelli costituenti semplice tentativo (Sez. 5, n. 4237 del 11/12/2008, dep. 2009, Rv. 242965 – 01).
