Elementi di prova acquisiti dal PM dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari: condizioni e limiti per il loro uso a fini cautelari (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 9569/2026, 5/12 marzo 2026, ha ribadito che gli elementi di prova acquisiti dal PM dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all’approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti (cfr., ad es., Sez. 5, n. 44147 del 13/06/2018, Rv. 274118 – 01; Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272727 – 01; Sez. 1, n. 36327 del 30/06/2015, Rv. 264527 – 01).

Ha ulteriormente precisato che “non rientrano tra gli atti di indagine inutilizzabili, se compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, quelli costituenti mera rielaborazione di attività precedentemente svolte, come ad esempio le note riassuntive o conclusive della polizia giudiziaria, e quelli meramente ricognitivi giacché finalizzati a documentare la permanenza ed attualità di situazioni già in precedenza compiutamente accertate” (così Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025; nello stesso senso, Sez. 6, n. 12104 del 05/03/2020, Rv. 278726 – 01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Rv. 260403 – 01; Sez. 3, n. 4089 del 20/01/2012, Rv. 251974 – 01).

Occorre tuttavia ricordare l’ulteriore limite sottolineato da Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 20166/2025, 3 aprile 2025, secondo la quale non possono, però, considerarsi meramente ricognitive e, conseguentemente, sottrarsi alla disciplina dei termini delle indagini preliminari di cui agli artt. 405 e 407 cod. proc. pen., le informative che rielaborano atti già trasmessi e inseriti nel fascicolo del PM, la cui attitudine probatoria si colora e assume un rilievo diverso e più specifico a seguito dell’inoltro, con l’informativa riepilogativa, di altri atti, documenti o materiale latamente probatorio, che precedentemente non risultavano inseriti nello stesso fascicolo processuale.

In questo caso, allora, ai fini “della verifica della inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata per le indagini preliminari, deve farsi riferimento alla data in cui i singoli atti di indagine sono compiuti e non a quella del deposito della informativa che li riassume” (Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Rv. 260403 – 01).

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