Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 8005/2026, 20/27 febbraio 2026, ha chiarito che, in materia di impugnazione di ordinanze che dispongono misure cautelari, il divieto di produrre nuovi atti o documenti in appello, scaturente dall’art. 310, comma 2, cod. proc. pen., non si estende agli atti interni del processo, quali le sentenze e i provvedimenti resi nelle fasi pregresse dai giudici o dagli organi intervenuti nel corso del procedimento, poiché si tratta di atti o documenti sempre consultabili, dei quali il giudice deve tenere conto, onde evitare la pronuncia di provvedimenti abnormi o contraddittori, e che il giudice del gravame, proprio perché deve tenerne conto, può acquisire anche d’ufficio (Sez. 3, n. 3520 del 4/12/2002, dep. 2003, Rv. 224213 – 01; Sez. 4, n. 3183 del 18/12/1996, dep. 1997, Rv. 206651 – 01; Sez. 6, n. 2753 del 4/7/1992, Rv. 192279 – 01; Sez. 4, n. 17205 del 14/02/2017, non mass.; Sez. 6, n. 31147 del 03/06/2014, non mass.).
Ne deriva che il giudice dell’appello cautelare ben può fare riferimento ad un precedente della Suprema Corte già espresso in fase incidentale (Sez. 1, n. 10274 del 24/11/2021; in senso analogo successivamente, v. Sez. 1, n. 38279 del 04/05/2023) e relativo alla stessa questione allorché il decisum ivi contenuto non risenta di alcun novum che imponga, anche alla luce dei motivi di impugnazione, di discostarsi dagli approdi ivi tracciati.
