Udienza predibattimentale e nullità del provvedimento di prosecuzione del giudizio: può il giudice del dibattimento che ha dichiarato la nullità proseguire il giudizio ? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 7370/2026 ha esaminato la seguente questione: all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale è stata disposta la prosecuzione del giudizio. Il giudice del dibattimento ha dichiarato la nullità del provvedimento di prosecuzione “disponendo la regressione del procedimento alla fase dell’udienza predibattimentale”, tuttavia ha tenuto davanti a sé il procedimento per poi definirlo con sentenza.

E’ un atto abnorme o una violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio ?

La Suprema Corte premette che l’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta . 554- e ss. cod. proc. pen., ipotesi in cui il giudizio è introdotto dal pubblico ministero, per l’appunto, con decreto di citazione e non, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio 552 s. cod. proc. pen. 416 cod. proc. pen., tramite il decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare (art. 429 cod. proc. pen.).

L’udienza di comparizione predibattimentale (c.d. “filtro”) è un istituto innovativo per i procedimenti a citazione diretta, introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Come si legge nella relazione illustrativa alla riforma, l’inserimento di un’udienza predibattimentale in camera di consiglio a contraddittorio pieno risponde a più finalità: da un lato, consentire un vaglio preliminare snello, circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale; «dall’altro lato, concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie» (cfr. ).

L’udienza predibattimentale è stato pure individuata, per quanto qui interessa, quale in cui definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (ora trasmessi integralmente al giudice . 553 cod. proc. pen.), già emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, casi in cui sarà pronunciata sentenza di non luogo a procedere (art. 554- , comma 1, cod. proc. pen.). Invece, «se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative» del procedimento, «il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero» (art. 554- , comma 3, cod. proc. pen.).

Anche se il nuovo istituto è modellato sull’udienza preliminare, nei termini appena esposti (cfr. sul punto Sez. 6, n. 23639 del 14/05/2024, Rv. 286630 – 01), «qualora non sussistano condizioni ostative alla celebrazione del dibattimento», il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale «si limita ad indicare la data per la successiva udienza dibattimentale, che, in quanto collocata nella medesima fase, si pone quindi in continuità̀, seppure debba ovviamente svolgersi davanti ad un altro giudice persona fisica» ( cit.).

In altri termini, nei procedimenti a citazione diretta, rimane ferma l’opzione legislativa di non introdurre per l’attività di una fase distinta, com’è l’udienza preliminare, poiché essa deve compiersi, sia pure nell’ambito di una udienza camerale tribunale che poi, sia pure in diversa persona fisica, celebrerà il dibattimento.

Tanto premesso, dagli atti risulta che:

– all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale è stata disposta (dal Tribunale, in persona del dott. G.T.) la prosecuzione del giudizio all’udienza (innanzi al dott. F.L.);

– (dopo taluni differimenti) il Tribunale (in persona del dott. F.L.) ha dichiarato la nullità del provvedimento di prosecuzione, «disponendo la regressione del procedimento alla fase dell’udienza predibattimentale» e ha rinviato all’udienza del 4 aprile 2025;

– a quest’ultima udienza, acquisiti gli atti offerti in produzione, all’esito della discussione ha emesso la sentenza impugnata.

Alla luce di quanto esposto sopra, e ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059), non ricorre alcuna abnormità.

Al di là dell’erronea qualificazione come «fase» – da parte del Tribunale – dell’udienza di comparizione predibattimentale, non può dubitarsi che la declaratoria di nullità del provvedimento di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio 554- , comma 3, cod. proc. pen., abbia determinato la necessità di provvedere nuovamente a mente dello stesso art. 554- poiché il procedimento è regredito allo stato in cui si era compiuto l’atto nullo (cfr. art. 185, comma 1, cod. proc. pen. «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo»; e comma 3: «La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito).

Tuttavia, come osservato, l’udienza di comparizione predibattimentale non è, per l’appunto, una fase distinta ma si celebra innanzi al medesimo Tribunale, sia pure in diversa persona fisica, che – qualora si disporrà la prosecuzione – è chiamato a decidere sulla regiudicanda, all’esito del dibattimento.

Di conseguenza, nel caso in esame non può ravvisarsi alcuna indebita regressione e tanto meno una stasi del procedimento, definito in una delle modalità contemplate dall’art. 554- cit., con sentenza di non luogo a procedere impugnabile nelle forme e nei casi previsti dalla legge.

E non ricorre neppure un’abnormità strutturale poiché, dopo la medesima declaratoria di nullità, ha comunque provveduto all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale il Tribunale competente, ossia l’Ufficio investito del relativo potere.

Inoltre, al di là del fatto che dal verbale del 4 aprile 2025 trasmesso a questa Corte (cfr. pure all. 3 al ricorso) non consta l’emissione di alcuna ordinanza con cui il Tribunale ha provveduto all’assegnazione del procedimento, in ogni caso l’abnormità non potrebbe discendere dal fatto che, a seguito della regressione, esso dovesse essere assegnato ad altro Magistrato.

E ciò per la dirimente considerazione che: per costante giurisprudenza, l’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio di norma non vizia il provvedimento che viene emesso, potendo incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice e determinare la nullità di cui all’art. 33, comma 1, cod. proc. pen. non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei princìpi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775 – 01); – e che la nullità non può essere prospettata con ricorso per cassazione dell’abnormità (come invece la difesa ha inteso denunciarla: Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022 – dep. 2023, G., Rv. 284333 – 01).

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