In questi giorni apprendiamo che la giustizia disciplinare dei magistrati è particolarmente severa e puntuale, ma è veramente così?
Il sottoscritto scrive sull’argomento da anni, direi in tempi non sospetti e prometto che questo post sarà l’ultimo prima del referendum.
Quindi, senza aggiungere alcuna considerazione parliamo di una condotta che configurerebbe una violenza sessuale ed è stata punita con la perdita di anzianità per mesi 2 dalla sezione disciplinare del CSM con la sentenza numero 12 del 2022 (in allegato al post).
Ci asteniamo da qualsiasi commento e ci limitiamo a riportare i capi di incolpazione, la massima e per chi vorrà leggerla la sentenza integrale.
Per completezza ricordiamo che la magistrata molestata è stata punita dalla sezione disciplinare del CSM con la sentenza numero 33/2023: Il CSM sanziona disciplinarmente la “giustizia fai da te” di una magistrata molestata (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA
Buona lettura e come scriveva Stanislaw Jerzy Lec: “Siamo tutti uguali davanti alla legge, ma non davanti agli incaricati di applicarla”
Incolpazione:
A) dell’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 61, 609-bis e 609 septies c.p., per avere, approfittando dell’assenza di altre persone e agendo con rapidità di azione in modo da sorprendere e da superare insidiosamente le altrui capacità reattive di difesa, all’interno dell’Hotel HOTEL 1 di LUOGO 1 (nella serata tra l’11 e il 12 dicembre 2015), compiuto atti sessuali nei confronti della dott.ssa NOME 3 (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UFF. 2), che alloggiava presso la struttura alberghiera per partecipare il 12 dicembre 2015 alla riunione del Comitato Direttivo Centrale dell’ASSOCIAZIONE 1 di cui era componente unitamente al dott. NOME 1, che erano consistiti in abbracci, nello stringere a sé la vittima, nel palpeggiarle il seno sinistro e nel baciarla più volte con la lingua nel tentativo di farle aprire la bocca, accompagnando tali gesti con le parole “ti desidero… vieni nella mia stanza… ti prego…”.
Con i fatti sopra descritti, benché l’azione penale non sia stata iniziata per mancanza di querela della persona offesa, il dott. NOME 1 ha posto in essere una condotta idonea a ledere la propria immagine di magistrato e il prestigio dell’intera magistratura.
Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 10 settembre 2020.
B) dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, attraverso la condotta di cui al capo A) che precede, in violazione del dovere di correttezza e di equilibrio, tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti della dott.ssa NOME 3 (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UFF. 2), in quanto lesivo della dignità personale e della libertà sessuale della persona offesa, la cui fiducia veniva carpita facendo leva sul rapporto professionale e sulla relazione di amicizia, oltre che sulla comune appartenenza al Comitato Direttivo Centrale dell’ ASSOCIAZIONE 1. Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 10 settembre 2020.
La massima :
SENT. n. 12 del 2022 Presidente: ERMINI R.G. n. 153/2020 Estensore: D’AMATO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Procuratore della Repubblica – Atti intrusivi nella sfera sessuale di una collega – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare del comportamento gravemente scorretto la condotta del Procuratore della Repubblica che tenta un approccio sessuale con una collega di altro ufficio laddove non vi è alcun nesso di occasionalità tra il comportamento tenuto e l’esercizio di funzioni giurisdizionali.
Riferimenti normativi: Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 comma 1 lett. d)
La sentenza:
