La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 8757/2026 ha ricordato che in tema di rapina, l’attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l’attenuante comune prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 01).
In sintesi, è stato chiarito che, in presenza di fatti di minima offensività, è possibile applicare l’attenuante “costituzionale” unitamente a quella codicistica prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen., in quanto si fondano su presupposti solo in parte sovrapponibili; invero, mentre per ritenere sussistente l’attenuante di matrice costituzionale è necessario valutare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», in modo del tutto sincrono, per concedere l’attenuante codicistica occorre valutare il «danno patrimoniale di speciale tenuità», ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, «il lucro di speciale tenuità», sempre che «l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».
I parametri da considerare per applicare le due attenuanti sono, dunque, in gran parte sovrapponibili ma entrambe hanno quale presupposto imprescindibile che si tratti di fatti di modesta entità.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 86 del 2024, ha, invero, ritenuto che, quando il fatto si configura come “estremamente modesto”, gli strumenti codicistici per temperare la sanzione sono insufficienti per garantire la proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa.
