Gogna mediatica e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: “dato metagiuridico non previsto dall’ordinamento” (Riccardo Radi)

Ieri abbiamo scritto di quanto il circo massmediatico interferisce negativamente sul giudizio penale, una verità nota da sempre che comincia solo adesso a fare capolino nelle aule di giustizia (caso Pifferi) e non solo: Il circo massmediatico interferisce negativamente sul giudizio penale: una verità nota da sempre che comincia solo adesso a fare capolino nelle aule di giustizia (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA

Oggi segnaliamo che la Procura Generale di Milano ha presentato ricorso per cassazione proprio su questo aspetto relativo all’attribuzione di rilievo alla gogna mediatica nel perimetro applicativo delineato dall’articolo 133 c.p..

Secondo la Procura generale: “nell’attuale prospettiva storica – in cui i cd. processi penali mediatici sono purtroppo all’ordine del giorno – attribuire rilievo alla gogna mediatica potrebbe costituire un precedente per qualsiasi altro imputato, con l’introduzione nel processo penale di un dato metagiuridico, non previsto dall’ordinamento e che sfuggirebbe ad ogni verifica di genuinità.

Non possono farsi rientrare nel perimetro applicativo della norma di cui all’art. 133 c.p. elementi esterni e contingenti, quali la risonanza mediatica del caso o le dinamiche comunicative che lo hanno accompagnato, trattandosi di fenomeni inerenti alla contemporaneità; fattori che, per loro natura, non attengono alla capacità a delinquere del soggetto, ma al contesto sociale in cui il processo si è svolto.
Non risulta, dunque, giustificato riconoscere una riduzione della pena sulla base di elementi estranei come il comportamento di soggetti terzi o l’interesse mediatico nazionale relativo al processo, non ravvisandosi alcun presupposto giuridico che consenta di favorire l’imputata esclusivamente in ragione delle reazioni negative espresse dalla società nei confronti della sua vicenda”.

Il punto non sono le reazioni “negative espresse dalla società” ma le influenze negative che possono condizionare anche chi indossa la toga.

Come dice Vittorio Manes in una intervista su Il Dubbio: “non basta certo la toga – come vorrebbe una ostinata giurisprudenza della Cassazione – a immunizzarlo dalle possibili, subdole influenze dei media”.

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