Segnaliamo l’ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme che ha dichiarato, d’ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 420-quater, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’udienza preliminare non possa pronunciare il proscioglimento per ragioni diverse dalle cause di estinzione del reato rinunciabili dall’imputato.
Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato e mancata previsione che il giudice dell’udienza preliminare non possa pronunciare il proscioglimento per ragioni diverse dalle cause di estinzione del reato rinunciabili dall’imputato. – Codice di procedura penale, art. 420-quater, comma 1.
