Particolare tenuità del fatto: la Cassazione richiama i giudici di merito ad un rigoroso accertamento (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 8032/2026, in tema di gare automobilistiche non autorizzate, ha stabilito che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle circostanze concrete, da effettuarsi alla luce dei parametri di cui all’art. 133, primo comma, c.p., con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo. Non sono invece rilevanti elementi estranei a tali parametri, quali la giovane età, l’incensuratezza o il generico inserimento sociale dell’imputato;

La Suprema Corte premette che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (ex plurimis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01, e successive conformi).

Con la precisazione, sempre in termini generali, che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01).

Ne consegue che deve quindi ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dal citato art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (ex plurimis, Sez. 3, 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01).

Orbene, l’evidenziato apparato motivazionale si discosta dai richiamati principi governanti la materia laddove fa riferimento a diversi elementi fattuali, esplicitamente oggetto di valutazione unitaria, normativamente non rilevanti ai fini della sussistenza della causa di non punibilità in oggetto e si limita, quanto al giudizio in termini di offensività della condotta, a un mero riferimento generico al luogo di svolgimento della gara («fuori dal centro abitato»).

Nel dettaglio, i riferimenti alla giovane età e all’incensuratezza si pongono al di fuori dell’ambito valutativo di cui all’art. 131-bis, cod. pen., in ragione del richiamo che esso fa ai soli parametri di CU all’art. 133, comma primo, cod. pen.

Parimenti dicasi quanto all’evocato (generico) inserimento dei prevenuti nel tessuto sociale in virtù dell’attività lavorativa svolta, non emergendo peraltro una valutazione ai fini del giudizio sul grado di offensività dell’indicato dato fattuale in termini di condotta susseguente al reato (la cui considerazione è divenuta astrattamente rilevante in ragione delle modifiche apportate all’art. 131-bis cod. pen. dall’art. 1, comma 1, lett. c, n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

L’occasionalità della condotta è invece circostanza che rileva ma nel senso per cui, per converso, l’abitualità avrebbe costituito elemento ostativo all’applicabilità dell’istituto (come previsto dal primo comma del citato art. 131- bis cod. pen).

Non risulta peraltro che il riferimento in oggetto sia stato volto a valorizzare una minore intensità dell’elemento soggettivo degli agenti, in ipotesi per graduare l’intensità del dolo in termini di estemporaneità della decisione di partecipare alla gara.

Laddove la sentenza impugnata fa riferimento al grado dell’offesa arrecata al bene giuridico il sotteso apparato motivazionale è sostanzialmente omesso in quanto supportato da un generico riferimento alla «contenuta offensività della condotta, essendosi svolta la gara al di fuori dal centro abitato».

L’esiguità del pericolo è difatti solo evocata tramite il generico riferimento di cui innanzi ma non supportata dall’esplicitazione delle ragioni fondanti la relativa valutazione, in termini di sicurezza della circolazione e degli utenti della strada, e finanche di quali sarebbero i sottesi elementi fattuali.

È assente in particolare ogni riferimento alle condizioni di tempo e di luogo caratterizzanti la specifica competizione, al concreto atteggiarsi di essa quanto a veicoli coinvolti anche in relazione alla conformazione della strada interessata (e non solo alla sua ubicazione) e alla specifica situazione del traffico, oltre che alla velocità tenuta, da valutarsi peraltro anche in considerazione dei limiti caratterizzanti lo specifico tratto stradale e delle circostanze del caso concreto, tra cui quelle di cui innanzi.

All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna,

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