Il circo massmediatico interferisce negativamente sul giudizio penale: una verità nota da sempre che comincia solo adesso a fare capolino nelle aule di giustizia (Vincenzo Giglio)

Due recenti provvedimenti giudiziari si sono inseriti in modo decisamente innovativo nel perenne dibattito sull’influenza che il sistema massmediatico può avere sugli atti del giudizio penale.

Il primo è un’ordinanza, scaricabile dal sito web di Giurisprudenza Penale a questo link, della Corte di assise di Bologna del 10 marzo 2026 che ha rigettato la richiesta di autorizzazione all’effettuazione di videoriprese presentata da RTI nell’interesse della trasmissione Le Iene.

La Corte ha motivato il rigetto osservando che la trasmissione medesima opera in una prospettiva non esclusivamente giornalistica e che la messa in onda delle immagini, tanto più se dovesse avvenire a processo ancora in corso, creerebbe il rischio di “interferire con l’autenticità e la spontaneità delle dichiarazioni e delle determinazioni di tutti gli attori del processo, tra i quali vanno annoverati anche testimoni e consulenti tecnici”.

La stessa Corte ha invece accolto un’identica richiesta delle testata regionale della RAI sul presupposto che essa svolge un servizio pubblico e opera nell’ottica di “assicurare alla comunità l’esercizio di un legittimo diritto di informazione”.

Il secondo provvedimento è la motivazione della sentenza, anch’essa scaricabile dal sito web di Giurisprudenza Penale a questo link, depositata dalla Corte di assise di appello di Milano, Sez. 1^, nel giudizio nei confronti di Alessia Pifferi.

I giudici milanesi di secondo grado hanno parzialmente riformato la decisione di primo grado, tra l’altro concedendo all’imputata le circostanze attenuanti generiche le quali, elidendo l’unica aggravante superstite, hanno prodotto il rilevante effetto della rideterminazione della pena dall’ergastolo a ventiquattro anni di reclusione.

È stata coniata per l’occasione la denominazione di “attenuanti mediatiche” (il credito va a Simona Musco che ha usato quest’espressione nel corso di una intervista che Vittorio Manes ha concesso al quotidiano Il Dubbio.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi del ragionamento complessivo dell’intervistato.

…Il senso generale della concessione delle attenuanti  

questa lucida sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano […] non si limita ad analizzare criticamente quel “malvezzo contemporaneo” – come scrivono le giudici – che è il “processo mediatico”, dove si emettono – in una cornice tutta rivolta all’intrattenimento ed allo spettacolo – “inappellabili” condanne “corrispondenti al sentimento sociale e popolare”; ma appunto concretizza le critiche esaminando puntualmente molte delle ricadute distorsive che esso determina sul processo reale, sino a trarne le coerenti conseguenze sul piano giuridico: sulle testimonianze, sulla loro spontaneità ed affidabilità, sul paradigma di assunzione delle prove di carattere tecnico e scientifico, sul ruolo stesso della parte civile, che in questo caso – dice ancora la pronuncia – si è dovuta trasformare “obtorto collo in inflessibile accusatrice della figlia per non essere, a sua volta, investita dalla pubblica esecrazione”. Tutti problemi denunciati e sviscerati con argomentazioni molto acute, e molto coraggiose. Insomma, in questa decisione si registra un importante salto di qualità: si prende finalmente atto del fatto che il processo mediatico non è solo un fenomeno sociologico, che attiene alla sociologia dell’informazione, ma è un fenomeno che ha – e non può non avere – anche precipue ripercussioni sul piano giuridico”.

…La distorsione della garanzia di innocenza e dell’intero statuto garantistico a protezione dell’accusato

La prima distorsione è certamente quella che coinvolge e travolge la presunzione di innocenza, visto che questa garanzia primordiale e generativa di molte altre guarentigie processuali, di regola, rappresenta la prima “vittima” della narrazione mediatica, che in genere segue una intonazione pregiudizialmente colpevolista, antigarantista e iperpunitivista. Ma è tutto il complesso sistema di garanzie del giusto processo, in realtà, che viene travolto nella spettacolarizzazione massmediatica della singola vicenda processuale, che – sottolinea giustamente ancora la pronuncia – si traduce pressoché sempre, “senza rilevanti eccezioni”, in una conclamata violazione dell’art. 6 Cedu, e come tale “fa strame dei principi di civiltà giuridica”: anzitutto del principio basilare, in uno Stato di diritto, che affida alla giustizia istituzionale e non all’arena mediatica la celebrazione del processo”.

…Il rischio della turbativa dei testi e dei consulenti tecnici

I testi, ad esempio, subiscono una – spesso subliminale – “subornazione mediatica”, e non sanno più riconoscere e distinguere ciò che hanno appreso per via diretta e ciò che invece hanno letto sui giornali o visto in qualche talk show: esposti alle folate di una mole massiva di informazioni e pseudo-verità, diventano testi inattendibili, con l’aggravante che neppure il controesame di un avvocato, pur valoroso, potrà mai smascherare questa inattendibilità, perché lo stesso teste non sa riconoscere il vero dal falso e quindi neppure la cross examination sarà utile a farlo entrare in contraddizione. Ma anche i consulenti tecnici, come accaduto nel caso Pifferi, possono patire “effetti perversi”, che qui si sono spinti persino a far degenerare le consulenze in una “diagnosi medica d’autore” profondamente condizionata dal “giudizio moralistico” sulla madre “empia e assassina”, “perfida”, “callida e pericolosa delinquente”, come ancora scrivono le giudici, stigmatizzando le varie aggettivazioni che hanno via via accompagnato l’imputata. Giudici alle quali va riconosciuto l’ulteriore merito di aver rimarcato come non possa certo credersi che tali distorsioni siano “sterilizzate” per il sol fatto che “gli ausiliari del giudice e delle parti sono comunque professionisti, capaci e di esperienza, dunque sol per questo immuni da tale effetto di manipolazione”, “giacché non lo sono affatto o potrebbero non esserlo”. Rilievo, quest’ultimo, importantissimo, che dovrebbe valere anche, logicamente, per il giudice, quando è travolto dal turbine del processo mediatico: non basta certo la toga – come vorrebbe una ostinata giurisprudenza della Cassazione – a immunizzarlo dalle possibili, subdole influenze dei media”.

La lettura dei due provvedimenti citati nella parte iniziale provoca un effetto di déjàvu.

È come la madeleine della Ricerca del tempo perduto di Proust; al protagonista basta inzupparne una nel tè per innescare una memoria a ritroso nel tempo che lo riporta all’infanzia e ai suoi sapori e profumi.

Chi ha una certa età (ahi) e studi giuridici (doppio ahi) ricorda la morbosità che da sempre ha caratterizzato un certo tipo di processi, l’interesse spasmodico delle casalinghe di Voghera, dei calzolai di Trebisacce, dei circoli culturali di Piazza Armerina (esempi a casaccio, fatti per sottolineare la trasversalità della morbosità), l’inevitabile formarsi di fazioni contrapposte.

E ricorda quando si è iniziato a riprendere in video quel certo tipo di processi e poi li si è analizzati in studio con opinionisti di ogni ordine e grado e poi ne sono nati format e generi televisivi e poi i giornali hanno iniziato a commentare non più i processi ma quello che la TV diceva dei processi.

Ricorda che i cameramen indugiavano sui volti dei protagonisti e della comparse dei processi e, per dirla con i versi di de Andrè, erano “Tante le grinte, le ghigne, i musi” ma “poche le facce”.

E non era solo un problema di inquadrature che pure c’era, era anche che praticamente nessuno dei figuranti processuali riusciva a sfuggire alla seduzione perversa data dalla consapevolezza di essere ripreso e subiva per ciò stesso una mutazione genetica, quasi che gli toccasse guadagnare autorevolezza con la grinta più che con le sue attività funzionali.

E ricorda pure le parole di Carnelutti: “L’uomo, quando è sospettato di un delitto, è dato ad bestias, come si diceva una volta dei condannati offerti in pasto alle fiere […] L’articolo della Costituzione, che si illude di garantire l’incolumità dell’imputato, è praticamente inconciliabile con quell’altro, che sancisce la libertà di stampa. Appena sorto il sospetto, l’imputato, la sua famiglia, la sua casa, il suo lavoro sono inquisiti, perquisiti, denudati alla presenza di tutto il mondo”.

Ecco allora che si spiega il déjàvu che deriva dal leggere quello che si è sempre saputo.

È un piacere leggerlo finalmente lì dove è giusto sia scritto, in provvedimenti giudiziari che ne prendono atto e ne traggono le giuste conseguenze.

È un dispiacere che ci sia voluto così tanto.

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