La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 8290/2026, in tema di concorso di persone nel reato, ha ricordato che il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l’obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755 – 01).
Va, in proposito, ricordato l’approdo di Sez. U n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226101 sul concorso morale atipico, che ha opinato, dunque, che la figura del concorso atipico è suscettibile di essere applicata anche al concorso materiale.
Ciò consente, combinando la norma di cui all’art. 110 cod. pen. con le singole figure di reato, di attribuire rilievo penale a condotte che esulano, a rigore, dal modello precettivo individuato dalla fattispecie legale che nella parte speciale del codice penale è normalmente costruita con riferimento alla commissione monosoggettiva del reato.
La condizione per la rilevanza penale della condotta del compartecipe è, naturalmente, che essa, ancorché non rispondente al paradigma tipico della fattispecie, abbia apportato un qualunque contributo alla realizzazione del fatto reato così come concretamente materializzatosi.
Al fine della configurazione del concorso morale, è sufficiente l’incidenza sul determinismo psicologico dell’autore materiale, ossia che l’opera dell’istigatore sia venuta a incidere concretamente sulla psiche del concorrente-autore materiale, anche solo rinsaldando i proposito criminoso di quest’ultimo (Sez. 4, n. 9500 del 31/01/2008) e, nel caso di specie, risulta evidente che coloro che hanno materialmente operato la manomissione dei vasi vinari, mediante riempimento con acqua, si sono indotti a farlo anche e soprattutto con l’avallo dell’imputato, presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa, che si interfacciava con l’autorità di vigilanza e che sarebbe incorso nella penale responsabilità per averne ostacolato la funzione (arg. ex Sez. 5, Sentenza n. 47052 del 06/05/2014, Rv. 261303 – 01).
Per la configurazione del concorso in delitto proprio (nella specie, ostacolo alle funzioni di vigilanza) non è necessario che l’intraneus (in questo caso il Presidente del Consiglio di amministrazione) sia l’autore del delitto (in questo caso colui che ha attuato la condotta fraudolenta) essendo sufficiente che la sua partecipazione sia determinata dalla sua particolare qualità e lo stesso conferisca il proprio contributo, sotto qualsiasi forma, materiale o morale, attiva o omissiva, alla realizzazione del reato (Sez.5, n.17189 del 25/09/95, Piacenti ed altri; Sez. 5, Sentenza n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284118 – 02).
Del resto, le indicazioni che provengono dalla giurisprudenza della cassazione sullo specifico tema ribadiscono il medesimo principio e cioè che non è necessario che sia l’intraneo a porre in essere la condotta tipica, ad eccezione dei reati propri “cd. esclusivi”: Nel caso di concorso di soggetti non qualificati nella commissione di un reato proprio non è indispensabile che proprio l’intraneo sia l’esecutore dell’azione tipica, che può materialmente essere realizzata da altro concorrente, purché quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, compresa, quindi, quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall’obbligo di impedire l’evento.
Nei reati propri cosiddetti esclusivi (o di propria mano) occorre invece che il soggetto qualificato (o intraneo), concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essendo questa l’indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio, prospettandosi, in difetto, reato comune ovvero nessun reato. Soltanto in tali ipotesi si esige dunque la personale realizzazione della fattispecie tipica ad opera dell’intraneo, e tale condizione va ricavata dalla descrizione letterale della condotta materiale o dalla natura del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi – ad esempio, particolari rapporti tra autore e soggetto passivo (Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991, Rv. 187201).
Nella specie, il concorso del ricorrente, consistito nell’avere consapevolmente, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Cantina sociale …, messo al corrente del piano criminoso volto ad ostacolare le funzioni di vigilanza ed avallando la decisione di “coprire” il disallineamento delle giacenze della Cantina mediante una condotta fraudolenta, di riempimento dei vasi vinari con acqua, sussiste inequivocabilmente quanto meno sotto il profilo morale, considerato che il comportamento dell’imputato ha rafforzato, se non addirittura provocato il proposito preventivo e il disegno criminoso degli autori materiali ed ha rappresentato un contributo causale determinante, nonché la volontà di cooperare per il raggiungimento dello scopo penalmente illecito.
