La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 2060/2026 ha stabilito che nei procedimenti a citazione diretta, è inammissibile perché tardiva la questione di competenza per territorio riproposta in udienza dibattimentale dalla parte che l’abbia già, in precedenza, dedotta all’udienza di comparizione predibattimentale, senza chiedere contestualmente, ex art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen., la rimessione della decisione alla Corte di cassazione.
L’art. 24-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dall’art. 4, comma 1, D. Lgs 10 ottobre 2022, n. 150) prevede che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, può essere disposto:
a) prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1;
b) entro il medesimo termine previsto dall’articolo 491, comma 1, se la questione della competenza per territorio è stata riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2 – vale a dire se l’eccezione di incompetenza è stata ritualmente sollevata in udienza preliminare e ivi respinta dal G.u.p.
Il comma 6 della medesima disposizione stabilisce inoltre che la parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento.
Nel caso in cui – come pacificamente quello in esame – si procede con citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen., il rinvio pregiudiziale deve dunque essere disposto nel termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., vale a dire subito dopo compiuto l’accertamento della costituzione delle parti.
Ciò detto, occorre altresì rilevare che l’art. 554-bis cod. proc. pen., nel disciplinare l’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, stabilisce al comma 2 che il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell’udienza predibattimentale, mentre il comma 3 prevede che “le questioni indicate nell’articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all’articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente” nella medesima udienza.
La norma prevede altresì che tali questioni “non possono essere riproposte nell’udienza dibattimentale”.
Dalle disposizioni sopra richiamate emerge dunque che, nel procedimento celebrato con citazione diretta ex art. 550 cod. proc. pen.:
1) le questioni relative alla competenza per territorio devono essere poste nell’udienza di comparizione predibattimentale;
2) le medesime questioni non possono essere riproposte nella successiva udienza dibattimentale.
Da ciò consegue, nel caso in esame, che la difesa dell’imputato, avendo sollevato l’eccezione di incompetenza per territorio nell’udienza predibattimentale del 30/09/2024, non poteva più riproporla nella successiva udienza dibattimentale del 21/01/2025.
Il giudice, all’udienza da ultimo indicata, avrebbe dunque dovuto ritenere l’eccezione di incompetenza inammissibile in quanto irritualmente riproposta e non poteva quindi disporre il rinvio pregiudiziale in quanto era oramai decorso il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., già maturato nella precedente udienza predibattimentale.
Il rinvio è quindi inammissibile anche perché tardivo.
Va altresì rilevato che, nel presente procedimento, la questione della competenza per territorio, a rigore, non potrebbe più essere oggetto di controversia e non potrebbe più essere sollevata dalla difesa dell’imputato neppure nei successivi gradi di giudizio.
Ed infatti, al fine di poter riproporre l’eccezione nel corso del procedimento, la difesa, ai sensi del citato comma 6 dell’art. 24bis cod. proc. pen., aveva l’onere di chiedere la rimessione della decisione alla Suprema Corte (ai sensi dell’art. 24bis), contestualmente all’eccezione di incompetenza sollevata nell’udienza predibattimentale; cosa che non risulta aver fatto.
Conseguentemente non si può più neppure ravvisare l’esigenza per la quale l’istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 24bis cod. proc. pen. è stato introdotto; esigenza che, come è noto, è quella di definire in limine litis le potenziali questioni di competenza e di evitare il rischio che le stesse possano riproposte nei successivi gradi di giudizio invalidando il processo già celebrato e vanificando l’attività processuale già svolta.
