La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 8661/2026 ricorda i requisiti per la concessione dell’affidamento ai servizi sociali e stigmatizza la motivazione di un tribunale di sorveglianza gravata “da patenti aporie di ordine logico”.
Va premesso che l’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad una già avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato.
Primo presupposto per l’ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413), tanto che, ove il presupposto dell’emenda non sia riscontrato, o non lo sia nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena – diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall’art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 – ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare.
Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all’art. 47 Ord. pen. si fonda sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l’indirizzo ermeneutico secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell’art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l’affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora la considerazione dell’assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv 273985).
Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici appena sinteticamente delineati e di ciò ha reso plastica evidenza attraverso un ordito motivazionale gravato da patenti aporie di ordine logico.
La fondatezza della valutazione appena espressa appare agevolmente apprezzabile ove si ponga mente al fatto che il Tribunale, dimentico delle indicazioni interpretative sopra ricordate, ha fondato il rigetto della richiesta di concessione della misura alternativa di cui all’art. 47 Ord. pen. sull’apprezzamento, in via pressoché esclusiva, della gravità dei reati e della circostanza che essi siano stati consumati in epoca recente.
Ciò, peraltro, ha fatto nel corpo di un giudizio che, formulato in assenza di un’analitica ricostruzione dei connotati storici dei fatti per i quali il B. ha riportato condanna definitiva e nell’assenza di una prudente considerazione dell’entità della pena allo stesso inflitta, nonché del non modesto periodo di restrizione carceraria ad oggi sofferto, degrada ad asserzione che, per un verso, appare gravata da apprezzabili profili di astrattezza e che, per altro verso, si atteggia imperscrutabile laddove a tali parametri, qualificati con accenti oltremodo negativi, il Tribunale ha comunque correlato una valutazione di intervenuta positiva gradazione nel giudizio di pericolosità sociale del detenuto. Intimamente contraddittorio è, ancora, il passo del provvedimento impugnato nel quale, per supportare detto giudizio di pericolosità sociale del condannato, il Tribunale ha, per un verso, richiamato le «negative informazioni» rese dalle Forze dell’Ordine ma ha, nel contempo, degradato i dati dalle stesse rappresentati a circostanza di fatto neutra, posto che i rapporti di frequentazione che il B. mantiene con soggetti pregiudicati – della cui intensità e natura, peraltro, nulla è dato sapere – risultano giustificati dal rapporto di parentela che lega il primo ai secondi.
Ancor più eclatante si atteggia l’incoerenza dell’apparato motivazionale nella parte in cui il Tribunale, ha, per un verso, obliterato radicalmente di apprezzare i positivi risultati raccolti nella relazione di sintesi, alla cui sintetica valutazione era tenuto nel momento in cui ha valutato la richiesta di concessione della più favorevole delle misure alternative alla detenzione, e ne ha poi esaltato il rilievo per legittimare, attraverso di essi, l’ammissione al beneficio della semilibertà.
Quanto appena illustrato impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame dell’istanza, libero nell’esito, ma emendato dai segnalati vizi motivazionali.
