Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 6739/2026, 16 gennaio/19 febbraio 2026, ha chiarito che, in tema di obbligo di iscrizione sul registro degli indagati, ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., accanto al requisito oggettivo della astratta configurabilità di una condotta qualificabile come reato (senza che a tal fine risultino sufficienti meri sospetti), occorre altresì, sotto il profilo soggettivo, che emergano elementi sufficienti per identificare compiutamente la persona (destinata a diventare) indagata. I due momenti coincideranno solo in caso di “notitia criminis” «soggettivamente vestita», tale dovendosi considerare quella che consenta, oltre alla individuazione della plausibile esistenza di un reato, l’identificazione completa dell’indagato.
Già prima della modifica normativa operata dalla c.d. “Legge Cartabia”, la giurisprudenza pacificamente riteneva che i termini di durata delle indagini preliminari decorressero dall’iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato è attribuito, «a condizione che quest’ultima sia compiutamente identificata, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome» (Sez. 2, n. 36590 del 26/09/2007, Rv. 237806 – 01; Sez. 1, n. 4795 del 27/09/1996, Rv. 206218 – 01).
Dopo l’entrata in vigore dell’articolo 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di indagini preliminari, l’obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., «solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l’emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato» (Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, L., Rv. 287130 – 01).
Ciò deriva dalla nuova formulazione dell’articolo 335 del codice di rito, secondo il quale, (comma 1) la notizia di reato è qualificabile come tale quando contiene «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice».
In tal caso, «nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto», mentre, per l’iscrizione a carico di «noti» occorre procedere «all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico» (comma 1-bis). Pertanto, ove sussista una notizia di reato – come sopra descritta – ma non sussistano elementi sufficienti per attribuire detto reato a un autore, si procederà alla iscrizione a carico di ignoti (come inizialmente avvenuto nel caso in esame).
Se ne deduce che l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. proietta i suoi effetti ai fini del termine di durata delle indagini preliminari (e quindi della tempestività degli atti di indagine nei confronti del soggetto nei cui confronti sono condotte) solo nel momento in cui siano conosciute e iscritte le generalità della persona alla quale il reato sia stato attribuito. Come è stato acutamente osservato in dottrina, la legge Cartabia ha operato un raddoppio della acquisizione: della notizia di reato e degli indizi corrispondenti. Ove la notitia criminis sia «soggettivamente nuda», ossia contenente la mera indicazione della esistenza di un reato ma non gli elementi sufficienti per identificarne l’autore, i due momenti necessariamente divergeranno; al contrario, ove essa sia «soggettivamente vestita», ossia consenta l’identificazione completa dell’indagato, i due momenti coincideranno.
Occorre quindi concludere nel senso che, in tema di obbligo di iscrizione sul registro degli indagati, ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., accanto al requisito oggettivo della astratta configurabilità di una condotta qualificabile come reato (senza che a tal fine risultino sufficienti meri sospetti), occorre altresì, sotto il profilo soggettivo, che emergano elementi sufficienti per identificare compiutamente la persona (destinata a diventare) indagata. I due momenti coincideranno solo in caso di “notitia criminis” «soggettivamente vestita», tale dovendosi considerare quella che consenta, oltre alla individuazione della plausibile esistenza di un reato, l’identificazione completa dell’indagato.
