Mutamento del giudicante e il silenzio serbato dal collegio e dai difensori in merito al consenso sulla utilizzabilità del materiale probatorio: conseguenze sulla sentenza? (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 8225/2026 ha esaminato la seguente questione, in primo grado la decisione era stata assunta da un collegio diversamente composto, rispetto a quello dinanzi al quale si era svolta l’istruttoria dibattimentale, in difetto di comunicazione da parte del presidente del collegio del mutamento della composizione dello stesso e di interpello delle parti in merito al consenso sulla utilizzabilità del materiale probatorio.

Secondo la difesa il silenzio delle parti non può ritenersi sanante la nullità assoluta prevista dall’art. 525 cod. proc. pen., cosicché la doglianza doveva essere accolta dalla Corte di appello e ora va rilevata dalla Corte di cassazione.

Fatto:

Il 26 febbraio ed il 26 novembre 2021 il Tribunale di Prato – collegio composto dal presidente D. L., giudici M. e R. – procedeva all’istruttoria dibattimentale con l’escussione del teste B. e C..

Il 6 maggio 2022 il Collegio risultava diversamente composto –D.L., C. e S. – e dal verbale non risulta vi sia stata alcuna informativa sulla diversità del collegio, né richiesta alle parti di consenso all’utilizzazione degli atti istruttori già espletati.

Il rinvio alla successiva udienza conseguiva alla richiesta difensiva di completamento della trascrizione di un precedente verbale di udienza.

All’udienza del 27 maggio 2022 il Tribunale deliberava, concludendo con la decisione primo grado, nella composizione del collegio da ultimo indicata.

Decisione:

Riguardo alle doglianze mosse, va richiamata la sentenza delle Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 – 02, che afferma i seguenti principi:

a) La disposizione di cui all’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.

Invero, la garanzia dell’immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l’ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate.

Resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d’ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività;

b) non può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l’insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine;

c) neanche l’ordinanza ammissiva delle prove resa ex art. 495 cod. proc. pen. dal giudice nella precedente, e poi mutata, composizione va, pertanto, formalmente rinnovata, se condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta, poiché conserva efficacia, se non espressamente modificata o revocata; peraltro, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., ovvero presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate dal nuovo giudice prima di procedere;

d) con riguardo agli esami già svolti dinanzi al giudice diversamente composto, in applicazione dell’ordinaria disciplina che regola l’ammissione delle prove, l’ammissione di una qualsiasi prova (e quindi anche della reiterazione dell’esame del dichiarante già in precedenza escusso dinanzi al giudice diversamente composto) può essere disposta soltanto su richiesta formulata, ai sensi dell’art. 493 cod. proc. pen., dalle parti;

e) La facoltà di chiedere la rinnovazione degli esami testimoniali può, quindi, essere esercitata soltanto da chi aveva indicato il soggetto da riesaminare in lista ritualmente depositata ex art. 468 cod. proc. pen.

Ciò non vale, naturalmente, per gli esami dei soggetti (ad esempio l’imputato) che non vanno previamente indicati in lista.

Tanto premesso, l’ordinanza della Corte di appello, che rigetta la doglianza difensiva, rappresentando la tardività della eccezione di nullità e la natura inedita della stessa, mossa solo con la memoria in appello, non è corretta.

Infatti, Sez. U Bajrami afferma che “la sanzione di nullità assoluta comminata in caso di violazione del predetto precetto rende ininfluente il consenso eventualmente prestato dalle parti alla violazione, poiché, ai sensi dell’art. 179, comma 2, cod. proc. pen., «sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge»”. Pertanto, la nullità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Non di meno, però, perché si verifichi la nullità assoluta, occorre che le parti richiedano, alla luce dei richiamati principi fissati dalle Sezioni Unite, la rinnovazione dell’istruttoria, vale a dire la nuova escussione.

E inoltre, la nuova escussione deve essere richiesta dalla parte che ne aveva chiesto l’esame.

Sul punto, nel caso in esame, non vi è dubbio che i due testi escussi siano stati richiesti dal pubblico ministero e, dunque, dell’omessa nuova escussione non possono dolersi gli attuali ricorrenti.

Le difese citano la sentenza della Sez. I, n. 32991 del 2023, ric. Cozzupoli, che però si riferisce non all’attività istruttoria di primo grado bensì al mutamento del collegio durante la discussione in appello: in disparte la diversità della fattispecie, la motivazione richiamata fa riferimento a giurisprudenza tutta antecedente alla sentenza di Sez. U Bajrami. Anche Sez. 2, n. 16046 del 19/03/2024, D., Rv. 286377 – 01 – richiamata dai ricorrenti – esclude la nullità della sentenza in quanto «la sentenza impugnata è stata pronunciata solo dopo una nuova e completa discussione delle parti, in assenza di qualsiasi specifica eccezione e richiesta sul punto, con particolare riferimento al possibile esame dell’imputato (Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Papadia, Rv. 212395-01; Sez. 5, n. 44537 del 10/03/2015, Barilari, Rv. 264683-01; Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bayrami, Rv. 276754-03) che non risulta in alcun modo richiesto o richiamato dalla difesa».

In sostanza anche tale sentenza, evocata dai ricorrenti, esclude la nullità in quanto alcuna richiesta istruttoria era provenuta dalla parte, come nel caso in esame.

Infine, Sez. 3, n. 51433 del 26/09/2023 Rv. 285627 – 01, pure indicata dalle difese, riguarda un giudizio di appello senza attività istruttoria, quindi una fattispecie processuale diversa. Per altro, l’orientamento delle Sezioni Unite in precedenza citato è anche stato ribadito da Sez. 2, n. 41701 del 05/05/2023, Lonardi, Rv. 285133 – 01 e non registra dissonanti pronunce, anzi registra applicazioni anche relative al mutamento del giudice nel corso della discussione ove ciò che risulta decisivo è la richiesta della parte a rinnovare la discussione medesima (sul punto Sez. 5, n. 40338 del 13/06/2024, G., Rv. 287240 – 01).

I motivi sono quindi infondati.

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