Avvocato sottoposto a misura cautelare personale che chiede la revoca o modica allegando come fatto nuovo la delibera di sospensione dalla professione.
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 40999/2025, in tema di revoca o di modifica della misura cautelare, ha stabilito che il “fatto nuovo” rilevante a tal fine, allegato dall’istante, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica, non valutati in precedenza, idonei a determinare un mutamento delle esigenze cautelari ravvisate al momento dell’applicazione.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la novità delle allegazioni difensive già esaminate in sede di applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo dell’esercizio della professione forense, nonché l’idoneità della delibera di sospensione dalla professione, in quanto adottata su richiesta dello stesso imputato e, pertanto, revocabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 287 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 39785 del 2007 Rv. 238763-01, N. 54298 del 2016 Rv. 268634-01
Massime precedenti Vedi: N. 21344 del 2002 Rv. 221925-01, N. 20281 del 2016 Rv. 266889-01
