La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 9222 depositata il 10 marzo 2026 ha stabilito che per la configurabilità delll’art. 617-bis c.p. non assume rilievo scriminante la circostanza che le intercettazioni siano operate dal titolare dell’utenza in danno del coniuge, in quanto i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l’esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità e ciò vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza.
La Suprema Corte ha richiamato il precedente della cassazione penale sezione 5 numero 6727/1994.
Ricordiamo che il comma 1 dell’art. 617-bis c.p. punisce la condotta commessa da «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone».
Nel delineare l’ambito di applicazione della norma richiamata, la cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 37710/2008 ha stabilito che: Il reato previsto dall’art. 617-bis cod. pen. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, punendo l’installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.
Inoltre, ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 617-bis c.p., la Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 11360/1989 ha precisato che l’espressione “altre persone” fa riferimento a qualsiasi persona diversa da colui che ha operato l’installazione della apparecchiatura atta ad intercettare od impedire la comunicazione oppure la conversazione telegrafica o telefonica.
