La Corte costituzionale, con la sentenza numero 27, depositata oggi (allegata al post), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’articolo 669 del medesimo codice.
Nell’accogliere le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, la Corte ha osservato che il giudice chiamato a verificare, in sede esecutiva, la sussistenza del bis in idem compie una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e implica valutazioni tecnico-giuridiche che non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio, integrando un «frammento di cognizione» che presenta tutte le caratteristiche del «giudizio».
Per tale ragione, la mancata previsione dell’incompatibilità del giudice dell’esecuzione che abbia compiuto tale valutazione nell’ordinanza annullata a partecipare al giudizio di rinvio contrasta con gli articoli 3 e 111 della Costituzione.
