Contestazione alternativa di due fattispecie incriminatrici: non viola il diritto di difesa e non è causa di indeterminatezza dell’imputazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 6739/2026, 16 gennaio/19 febbraio 2026, ha affermato che è legittima la contestazione alternativa di due fattispecie incriminatrici sotto cui si sussume la condotta del soggetto cui il fatto storico viene attribuito, quando i fatti nella loro materialità sono specificamente descritti.

Tale modalità di contestazione non determina violazione del diritto di difesa né indeterminatezza dell’imputazione, poiché l’indicazione delle condotte ascritte all’imputato è inequivocabile ed è facoltà del giudicante escludere l’una o l’altra qualificazione giuridica (Sez. 6, n. 11487 del 13/09/2018, dep. 2019, Rv. 275427 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Rv. 262121-01; Sez. 3, n. 27129 del 28/05/2008, Rv. 240251-01; Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, Rv. 238636).

Ciò vale a maggiore ragione durante la fase delle indagini preliminari, caratterizzate da maggiore fluidità, tale da non consentire agevolmente la sussunzione del caso concreto entro moduli incriminatori contigui, quale è il caso della violenza sessuale per costrizione commessa con abuso di autorità, determinando nella persona offesa uno stato di sottomissione psicologica, e della violenza sessuale per induzione, commessa abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.

Lascia un commento