Segnaliamo la sentenza della Corte EDU, Prima Sezione, 23 settembre 2025, S. c. Italia, n. 6045/24 in tema di violenza domestica, pubblicata dalla Rassegna delle principali pronunce della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE.
La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali, nonostante le prove a loro disposizione, chiaramente indicative del fatto che la ricorrente stava subendo abusi coniugali, non avevano tenuto conto, nel corso dell’indagine penale, della specifica questione della violenza domestica, venendo meno al loro obbligo di fornire una risposta proporzionata alla gravità delle allegazioni della ricorrente.
Secondo la Corte, nelle particolari circostanze del caso di specie, e in considerazione sia del pericolo specifico che la violenza contro le donne rappresenta per la società, sia della necessità di contrastare tali abusi con misure efficaci e deterrenti, lo Stato non ha adempiuto adeguatamente al suo obbligo procedurale di garantire un trattamento appropriato della violenza subita dalla ricorrente, con la conseguente violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione.
La Prima Sezione della Corte EDU ha esaminato il ricorso proposto da una cittadina italiana, che lamentava la violazione degli artt. 3 (divieto di maltrattamenti) e 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza).
Decidendo all’unanimità, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali, nonostante le prove a loro disposizione, chiaramente indicative del fatto che la ricorrente stava subendo abusi coniugali, non avevano tenuto conto, nel corso dell’indagine penale, della specifica questione della violenza domestica, venendo meno al loro obbligo di fornire una risposta proporzionata alla gravità delle allegazioni della ricorrente.
Secondo la Corte, nelle particolari circostanze del caso di specie, e in considerazione sia del pericolo specifico che la violenza contro le donne rappresenta per la società, sia della necessità di contrastare tali abusi con misure efficaci e deterrenti, lo Stato non ha adempiuto adeguatamente al suo obbligo procedurale di garantire un trattamento appropriato della violenza subita dalla ricorrente, con la conseguente violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione.
IL CASO
Nell’agosto 2017, la ricorrente si era separata dal compagno, con il quale aveva continuato a vivere nella stessa casa insieme al figlio, nato nel 2012. Nel febbraio 2018, la donna aveva avviato un procedimento civile, lamentando maltrattamenti da parte del suo ex compagno e chiedendo che venisse riconosciuto il diritto di utilizzare la casa di famiglia, il diritto di residenza principale per il figlio e il diritto di visita per l’ex compagno; nella sua domanda aveva affermato, tra l’altro, che l’ex compagno l’aveva costretta a rimanere sveglia di notte illuminandola con una luce, l’aveva denigrata e abusata psicologicamente, le aveva impedito di entrare in alcune parti della casa, aveva spostato costantemente i suoi beni e aveva minacciato di buttare via tutti i suoi effetti personali in strada e rapire il figlio.
Il Tribunale aveva fissato la data dell’udienza nove mesi dopo; nel giugno 2018 la ricorrente aveva chiesto al Tribunale di fissare un’udienza anticipata, denunciando abusi psicologici e fisici e presentando referti medici e copie di diverse denunce contro l’ex compagno.
Nel luglio 2018, inoltre, la donna aveva presentato una domanda separata al Tribunale per un ordine di protezione ex art. 342-bis cod. civ., fornendo copie di denunce penali, referti medici e prove dell’indagine penale nei confronti dell’ex compagno; quindici giorni dopo, il Tribunale aveva respinto la sua richiesta di protezione mentre, nell’agosto 2018, le aveva concesso l’uso esclusivo della casa familiare con il bambino, regolando il diritto di visita dell’ex compagno.
Nel frattempo, tra marzo e giugno 2018, la ricorrente aveva presentato diverse denunce penali contro l’ex compagno per violenza, molestie, mancato rispetto dei suoi diritti di visita e altre accuse, accusandolo, inoltre, di aver avuto accesso illegalmente ai suoi account di messaggistica personale e di lavoro, di aver letto le sue conversazioni con i suoi avvocati e di aver installato telecamere in casa per monitorare i suoi movimenti.
In una di tali denunce, aveva dichiarato che l’uomo l’aveva afferrata violentemente per i capelli il 29 aprile 2018. Si era quindi recata al pronto soccorso dell’ospedale, dove le era stata diagnosticata una “lesione al collo e al cuoio capelluto” ed era stata dichiarata totalmente inabile al lavoro per diversi giorni.
Aveva allegato il referto medico alla sua denuncia.
Nel febbraio 2019, il P.M., al termine di un’indagine in cui diversi testimoni avevano confermato le accuse di ripetuta violenza in danno della ricorrente, aveva citato a giudizio l’ex compagno della donna con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, molestie, aggressione e tentata estorsione, aggravati dalla presenza di un minore e dalla convivenza.
Nel giugno 2023, il processo penale, in cui la donna si era costituita parte civile, si era concluso con l’assoluzione dell’imputato; ad avviso del Tribunale, gli atti posti in essere dall’imputato erano meri “dispetti”, che sembravano essere motivati principalmente dal risentimento per la fine del suo rapporto con la ricorrente e dalle tensioni relative alla residenza del minore e alla loro coabitazione forzata nella casa familiare.
La ricorrente aveva chiesto al P.M. di presentare ricorso contro la sentenza, ma questi aveva respinto la richiesta.
Nell’adire la Corte EDU, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 3 (divieto di maltrattamenti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza), sostenendo di aver presentato diverse denunce alle autorità nazionali in merito al comportamento del suo ex compagno, accusandolo di controllarla e manipolarla, in particolare monitorando i suoi movimenti, molestandola nella casa coniugale e minacciandola di fronte al figlio.
Nondimeno, secondo la ricorrente, i Tribunali nazionali non avevano esaminato le sue domande tempestivamente: il Tribunale civile aveva respinto la sua richiesta di ordine di protezione e l’indagine penale era stata inefficace.
Esponeva la ricorrente che i Tribunali nazionali non avevano adeguatamente valutato il rischio di violenza fisica e psicologica a cui era stata esposta o il suo bisogno di protezione, lamentando, inoltre, che il Tribunale penale – a causa di stereotipi sessisti persistenti – aveva assolto l’imputato, trattando la violenza domestica come semplice controversia familiare.
LA DECISIONE
La Corte ha innanzitutto affermato che la violenza domestica, comprensiva anche delle conseguenze psicologiche da essa derivanti, costituisce una grave violazione dei diritti delle donne, riconosciuta come tale sia dalla Convenzione di Istanbul, sia dalla giurisprudenza della Corte.
La Corte ha osservato che la ricorrente si era rivolta prima alle autorità giudiziarie civili e poi a quelle penali per denunciare il comportamento violento del suo ex compagno, sostenendo che la stava minacciando, molestandola e abusando di lei sia psicologicamente che fisicamente.
Nonostante la gravità di tali accuse, il Tribunale civile aveva fissato l’udienza per decidere sulla residenza del minore e sull’uso dell’abitazione familiare nove mesi dopo, senza valutare il rischio a cui la ricorrente e suo figlio erano esposti fino al mese di luglio 2018; inoltre, la richiesta della ricorrente di un ordine di protezione era stata respinta senza che fosse stata effettuata alcuna valutazione del rischio. Nell’ambito dell’indagine penale, si era verificato un ritardo di due mesi prima che la sua denuncia penale fosse registrata. Sulla base delle informazioni note alle autorità al momento dei fatti, che indicavano un rischio reale e immediato di sottoposizione ad ulteriori violenze, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non avessero dimostrato la diligenza richiesta.
Le autorità nazionali erano pertanto venute meno all’obbligo, ai sensi degli artt. 3 e 8 CEDU, di proteggere la ricorrente dalla violenza domestica commessa dall’ex compagno.
La Corte ha sottolineato la necessità della particolare diligenza richiesta nel trattamento delle denunce di violenza domestica, le quali devono essere prese in considerazione nei procedimenti nazionali.
La Corte ha affermato, inoltre, di condividere le preoccupazioni espresse dal rapporto del GREVIO – organo indipendente specializzato, incaricato di vigilare sull’attuazione della Convenzione di Istanbul – sull’Italia in merito alla diffusa prassi giudiziaria di escludere sistematicamente la natura abituale della violenza ripetuta ogniqualvolta: (i) tale condotta si sia verificata in un breve lasso di tempo; (ii) gli atti si siano verificati alla fine di una relazione in cui non erano state presentate precedenti denunce, e gli stessi fossero quindi attribuiti ad un mero “stato di collera” occasionale; o (iii) la vittima avesse opposto resistenza attiva, inducendo i tribunali a ridurre la violenza ad “conflitto all’interno della coppia”.
Nel caso in esame, le autorità non avevano fatto alcun serio tentativo di ottenere una visione completa della situazione in cui versava la ricorrente; per contro, una valutazione adeguata avrebbe dovuto comprendere un’analisi del comportamento molesto tenuto dall’ex compagno della ricorrente nel suo complesso, incluse le accuse di abuso psicologico e fisico, il mancato rispetto dei diritti di contatto del ricorrente e la violenza economica, insieme alle accuse di violazione della privacy informatica in merito all’intrusione nel computer della vittima.
Dato il modo in cui erano state gestite le prove a disposizione – che dimostravano che la ricorrente stava subendo abusi coniugali – le Autorità nazionali non avevano preso in considerazione la questione specifica della violenza domestica nel corso dell’indagine penale.
In particolare:
a) il procedimento penale era durato quattro anni e nel suo corso si erano succeduti quattro giudici; b) il Tribunale aveva ritenuto che il comportamento dell’ex compagno nei confronti della ricorrente, sebbene oggettivamente molesto e aggressivo, fosse più espressione di conflitto e risentimento che di maltrattamento sistematico, e che la ricorrente non fosse stata ridotta a uno stato di sottomissione psicologica;
c) non era stata condotta alcuna valutazione approfondita delle accuse di abuso psicologico e fisico, di violazione del diritto di visita della ricorrente o di violenza economica;
d) nell’assolvere l’imputato dal reato di lesioni personali, il Tribunale aveva messo in dubbio la credibilità della ricorrente senza una valida ragione, nonostante la ricorrente avesse presentato un certificato medico del pronto soccorso rilasciato immediatamente dopo la presunta aggressione.
Nelle particolari circostanze del caso di specie e in considerazione sia del pericolo specifico che la violenza contro le donne rappresenta per la società, sia della necessità di contrastare tali abusi con misure efficaci e deterrenti, lo Stato non aveva adempiuto adeguatamente al suo obbligo procedurale di garantire un trattamento appropriato della violenza subita dalla ricorrente.
Brevi considerazioni:
La sentenza in esame rappresenta l’ultima di una serie di pronunce emesse dalla Corte EDU contro l’Italia per la violazione dell’obbligo di protezione di donne vittima di violenza domestica (cfr. P.P. c. Italia n. 64066/19, 13 febbraio 2025; M.S. c. Italia n. 32715/19, D. c. Italia n. 23735/19, 16 giugno 2022).
la decisione, inoltre, denuncia le deficienze sistemiche nell’approccio delle autorità italiane ai casi di violenza domestica, la cui soluzione richiederebbe, tra l’altro, un mutamento della giurisprudenza, spesso incline a relegare tali casi nell’ambito di meri conflitti all’interno della coppia, ritenendoli come tali privi di rilevanza penale, e a sottovalutare le credibilità della vittima.
Va, peraltro, evidenziato che la giurisprudenza nazionale è compatta nell’affermare che le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (per tutti, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’arte, Rv. 253214 – 01), con la precisazione che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi: elementi che, in tal caso, possono consistere in qualsiasi circostanza idonea ad escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (fra le moltissime, Sez. 5. n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312), posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente e in via generale la sua credibilità soggettiva.
E’ da rilevare, inoltre, che la Corte EDU ha fatto proprie le critiche, già evidenziate dal GREVIO, circa l’inadeguatezza dell’art. 572 cod. pen., nella parte in cui, essendo tale fattispecie strutturata come reato abituale, esige, per l’integrazione del reato, la ripetizione degli atti di violenza o delle minacce, laddove detta ripetizione non è prevista dalla Convenzione di Istanbul.
Al riguardo, peraltro, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza, l’estensione dell’arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, fermo restando che, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata (Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, C., Rv. 283271 – 01; Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.l., Rv. 272452 – 01; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R., Rv. 253041 – 01).
Resta comunque salva l’applicabilità di altre fattispecie di reato, ove ricorrenti, come, ad esempio, in caso di minacce, percosse, lesioni.
