La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza 8349/2026 ha ricordato che il meccanismo deflattivo previsto dagli artt. 554-bis e seguenti cod. proc. pen. non può operare a detrimento delle garanzie dell’imputato che, in caso di accoglimento dell’appello avverso il proscioglimento predibattimentale, ha diritto a contraddire nel successivo necessario dibattimento.
Nel caso esaminato, il Tribunale di Barcellona P.G., ritenuta l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ha prosciolto l’imputato in sede predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen.
La Corte di appello ha ritenuto fondato l’appello del Pubblico ministero, ma è entrata nel merito, laddove, invece, il comma 3 dell’art. 554-quater cod. proc. pen. stabilisce che in caso di appello delle pronunce predibattimentali di proscioglimento, la Corte d’appello, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato, mentre, in caso di appello dell’imputato, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.
La rilevazione di tale vizio procedurale, rientrante tra le nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può essere compiuta in sede di legittimità pur senza devoluzione con i motivi di ricorso, perché il regime del vizio è tale da consentire una pronuncia d’ufficio al di fuori dei motivi di ricorso, secondo quanto disposto dall’articolo 609, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di appello, nell’esprimere un giudizio di condanna, si è indebitamente sovrapposta al Giudice di primo grado che non aveva compiuto alcun accertamento di merito, avendo definito il giudizio in fase predibattimentale.
Il meccanismo deflattivo previsto dagli artt. 554-bis e seguenti cod. proc. pen. non può operare a detrimento delle garanzie dell’imputato che, in caso di accoglimento dell’appello avverso il proscioglimento predibattimentale, ha diritto a contraddire nel successivo necessario dibattimento.
L’art. 554 quater, comma 3, cod. proc. pen. è diretto, infatti, a garantire che l’imputato non possa essere privato di un grado di giudizio, qualora sia ritenuto fondato l’appello del pubblico ministero contro il proscioglimento intervenuto in sede di udienza predibattimentale, così recuperando l’istruzione dibattimentale del processo già non svoltasi.
Da ciò s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona P.G. per l’ulteriore corso.
