Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 41055/2025, 1° ottobre/22 dicembre 2025, ha chiarito che, in tema di sequestro probatorio, i vizi genetici del decreto che lo dispone, ivi compresa la sua natura esplorativa per difetto di concrete finalità probatorie, devono essere fatti valere in sede di riesame, ai sensi del disposto di cui agli artt. 257 e 324, cod. proc. pen.
Ne è quindi preclusa la successiva deduzione in un diverso incidente processuale, posto che il giudicato cautelare formatosi sul provvedimento, salva la sopravvenienza di nuovi elementi, copre anche i profili implicitamente esaminati dal Tribunale del riesame, quali presupposti logici della conferma della misura.
