Per la messa alla prova e la determinazione della pena ai fini dell’accesso al beneficio bisogna tener conto di circostanze attenuanti a effetto speciale gia’ contemplate nel capo di incolpazione?
Segnaliamo l’ordinanza del 15 gennaio 2026 del Tribunale di Venezia (allegata al post) che ha promosso la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 168-bis, comma 1, c.p. in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui non consente di tenere conto, ai fini della determinazione della pena per l’accesso alla c.d. messa alla prova, di circostanze attenuanti ad effetto speciale gia’ contemplate nel capo di incolpazione
Nel testo dell’ordinanza si legge che: “il reato per cui si procede potrebbe rientrare astrattamente nei limiti previsti dall'art. 168-bis, comma 1 c.p. stante l'applicazione dell'attenuante speciale prevista dal comma 7 dell'art. 589-bis cpp, riconosciuta nel capo di imputazione;
che, la Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 32672/2016 nella determinazione del limite edittale nella sospensione del procedimento con messa alla prova, se da un lato ha vietato di computare le circostanze aggravanti ai fini della messa alla prova nulla ha disposto pero' in merito all'applicazione delle attenuanti;
che, stante il silenzio sul punto della Cassazione, il GUP di Trento in armonia con lo spirito deflattivo dell'istituto della messa alla prova ha applicato in un caso analogo alla fattispecie "de quo" la suddetta attenuante ad effetto speciale, dimezzando la pena edittale, cosi' riconducendola nei limiti imposti dall'art. 168-bis c.p. come da ordinanza allegata”.
