Patteggiamento: ammissibile il ricorso per cassazione per l’omessa pronuncia sulla richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria concordata (Vincenzo Giglio)

Per condiviso indirizzo giurisprudenziale, la rateizzazione della pena pecuniaria, di cui all’art. 133-ter cod. pen., costituisce oggetto della discrezionalità del giudice ed è, pertanto, sottratta all’accordo delle parti in sede di applicazione della pena su richiesta delle stesse; tuttavia, qualora in tale sede sia presentata richiesta di rateizzazione, il giudice deve procedere alla sua valutazione (tra le altre, Sez. 5, n. 38771 del 17/6/2014, Rv. 262206).

Questa richiesta, dunque, non contribuisce a formare l’oggetto del negozio sanzionatorio, e proprio in questi termini si sono espresse le parti del giudizio: dal verbale dell’udienza del 19/3/2025, infatti, emerge che la definizione ex art. 444 cod. proc. pen. ha coinvolto soltanto la misura della pena, senza alcuna subordinazione dell’accordo alla rateizzazione medesima, pur richiesta.

Ne consegue, allora, che – sebbene richiamato nel ricorso – non trova qui applicazione l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in forza del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Questa previsione, infatti, risulta riferita esclusivamente all’accordo sanzionatorio in senso stretto, ossia al suo contenuto ed ai suoi caratteri, senza dunque poter coinvolgere quelle richieste rivolte al giudice sì nella medesima sede definitoria di cui all’art. 444 cod. proc. pen., ma senza coinvolgere il negozio processuale, al quale rimangono estranee: per queste richieste, dunque, il ricorso per cassazione deve ritenersi comunque consentito, nel rispetto dei parametri dell’art. 606 cod. proc. pen.

A tale conclusione si giunge alla luce di una chiara ed espressa evoluzione giurisprudenziale, successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto, nell’art. 448 cod. proc. pen., il citato comma 2-bis.

In particolare, la sentenza Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, ha affermato il principio per cui in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui alla norma in esame, è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.

Ebbene, la stessa pronuncia ha valorizzato l’intenzione del legislatore, che, se ha richiamato esigenze deflattive volte «per un verso a scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e per altro verso ad accelerare la formazione del giudicato», lo ha fatto riferendosi al «modulo consensuale di definizione del processo, proprio del cosiddetto patteggiamento» e, in relazione alla limitazione del regime delle impugnazioni della sentenza di “patteggiamento”, a profili relativi alla formazione legittima dell’accordo, alla sua trasposizione fedele in sentenza e alla legalità del suo contenuto quanto alla qualificazione giuridica del fatto e alle statuizioni concordate in tema di pena o di misura di sicurezza.

Le Sezioni unite, nell’occasione, hanno quindi concluso – con argomento rivolto alle sanzioni amministrative, ma invero riferibile anche ad altre disposizioni, come la rateizzazione della pena pecuniaria – che “tali specifici riferimenti al “modulo consensuale” e all’accordo e al suo contenuto sostengono, quindi, una ratio legis, volta, nel segnare i limiti del ricorso per cassazione, a ipotesi specifiche riconducibili all’istituto del “patteggiamento”, le cui condizioni sono stabilite negli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., senza interferenze con le disposizioni, rimaste immutate, che attengono alla natura e alla disciplina delle sanzioni amministrative accessorie, che mentre conseguono di diritto anche alla pronuncia della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., devono essere applicate in via autonoma per previsione normativa, senza spazio per la loro negoziabilità, e quindi per la loro includibilità nell’accordo sulla pena quali possibili pattuizioni facoltative, sotto alcun aspetto desumibile dalla esegesi della complessiva disciplina dell’istituto.”

Le Sezioni unite, conclusivamente, hanno dunque evidenziato – con portata anche sulla questione oggetto del ricorso – che non possono ritenersi immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall’accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all’art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.

Le condivisibili considerazioni qui richiamate sono state peraltro già fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ad ulteriori profili definibili in sede di patteggiamento, ma rimasti estranei al negozio processuale.

Con la sentenza Sez. 5, n. 19400 del 24/3/2021, ad esempio, è stato affermato che l’annullamento della statuizione relativa all’applicazione delle pene accessorie illegali, perché in difetto dei presupposti di legge, non concordate dalle parti, determina l’eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l’accordo e l’intera sentenza.

Ancora, Sez. 2, n. 45880 del 30/10/2024, ha stabilito che in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, non opera la preclusione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso in cui sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con altra sentenza, in quanto trattasi di un punto della decisione non ricompreso nell’accordo delle parti e dalle stesse non negoziabile, non potendosi ricomprendere nella nozione di “pena” la statuizione relativa alla concessione dell’anzidetto beneficio.

Nei medesimi termini, ancora, Sez. 3, n. 30621 dell’8/6/2022, in tema di sospensione condizionale della pena pecuniaria (riconosciuta in misura extra legem), ha evidenziato l’ammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto tale punto della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. era “al di fuori dell’accordo”.

Nello specifico ambito dei reati tributari, ma con identica ratio, Sez. 3, n. 22628 del 18/4/2025 ha poi affermato che la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti emessa in violazione del disposto dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che postula il ravvedimento operoso o l’integrale estinzione del debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, avvenuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può essere impugnata con ricorso per cassazione, non ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma, costituendo il ravvedimento o l’integrale estinzione del debito requisito estrinseco all’accordo, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c), e 606, comma 2, cod. proc. pen., che consentono tale impugnativa avverso sentenze inappellabili, emesse in violazione di norma processuale stabilita a pena di inammissibilità.

Infine, sul tema e senza alcuna pretesa di completezza, si richiamano ancora le Sezioni unite che, con la decisione n. 21368 del 26/9/2019, hanno evidenziato che se la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dispone una misura di sicurezza sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa – che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di “patteggiamento”, ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. – è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.”

In questi limitati termini, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

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