Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 40193/2025, 5 novembre/12 dicembre 2025, ha statuito che l’omessa sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio, non giustificata espressamente da un suo legittimo impedimento, integra una nullità relativa che, ove dedotta con il ricorso per cassazione, impone di dichiarare, ex art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato, per la prescrizione maturata successivamente all’adozione della pronuncia validamente impugnata.
Principi sovrapponibili sono stati espressi dalla meno recente Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 13942/2022, 3 marzo/12 aprile 2022, ove si legge quanto segue.
Giova rammentare che l’art. 546, cod. proc. pen. dispone che la sentenza deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice (comma 1, lett. g) e prevede espressamente – al comma 3 – la sanzione della nullità per il caso di mancanza della sottoscrizione del giudice, senza distinguere in alcun modo tra giudice collegiale o monocratico.
Distinzione che invece rileva nel caso in cui la sentenza collegiale non sia stata sottoscritta dal presidente per morte o altro suo impedimento, caso espressamente contemplato dal comma 2 dell’art. 546, cod. proc. pen.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio, non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore, configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, Destro, Rv. 254671; Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015, Rv. 266308 – 01).
La ratio della nullità in parola si correla all’esigenza di assicurare che la motivazione corrisponda ai singoli passaggi logici e procedimentali della deliberazione collegiale e, proprio a tale fine, nel caso in cui la sentenza sia redatta da un giudice diverso dal presidente, impone la sottoscrizione di quest’ultimo, così che possa verificare che l’iter argomentativo sviluppato dall’estensore sia fedele a quanto deciso in camera di consiglio e condensato nel dispositivo letto in udienza.
Ne discende che da tale sottoscrizione si può prescindere nei soli casi eccezionali in cui il presidente sia impossibilitato a sottoscrivere, per morte o impedimento non superabile.
Le Sezioni unite hanno affermato come tale nullità non incida né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sola sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione dell’atto che, sottoscritto dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositato, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585, cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza.
