Procedimenti di separazione o divorzio e l’anticipazione “a sorpresa” della decisione: nullità della sentenza (Redazione)

La Cassazione civile sezione 1 con l’ordinanza numero 4983 depositata il 5 marzo 2026 ha stabilito che nei procedimenti di separazione o divorzio, l’anticipazione, «a sorpresa», della decisione, laddove venga soppressa l’udienza, già calendarizzata per la rimessione della causa in decisione, senza neppure la sua sostituzione con note scritte, ex articolo 127-ter Cpc, integra violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

La modifica dell’articolo 473-bis.15 Cpc introdotta con il cd. Correttivo Cartabia, decreto legislativo 164/2024, secondo la quale l’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall’articolo 473-bis Cpc, si riferisce necessariamente, in ragione del principio tempus regit actum e di affidamento sulle regole processuali, alle sole impugnazioni «successive» alla emanazione del decreto legislativo 164/2024, e non anche agli atti di parte depositati in data anteriore allo stesso decreto, che continuano ad essere regolati dalla disposizione anteriormente vigenti.

Lascia un commento