Irretrattabilità dell’azione penale: non è consentito al PM eliminare un’aggravante dall’imputazione e, ove l’abbia fatto, il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi anche su di essa (Vincenzo Giglio)

Cassazione, Sez. 4^, sentenza n. 39765/2025, 27 novembre/10 dicembre 2025, ha chiarito che il principio di irretrattabilità dell’azione penale priva il pubblico ministero, che l’abbia esercitata, del potere di eliminare, in corso di dibattimento, un’aggravante già oggetto di rituale contestazione, sicché tale irrituale operazione non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull’intera materia devoluta.

In applicazione del principio, il collegio di legittimità ha censurato la decisione che, sul rilievo dell’avvenuta rinuncia, da parte del pubblico ministero, alla già contestata aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio relativa al delitto di furto, aveva dichiarato, senza motivare circa l’insussistenza di tale circostanza, non doversi procedere per mancanza di querela.

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