Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 40676/2025, 18 novembre/17 dicembre 2025, ha chiarito che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su vizi di motivazione dedotti prima del deposito del provvedimento impugnato.
Il principio è valido anche nel caso in cui tali vizi trovino successiva e fortuita corrispondenza nella motivazione depositata, non essendo ammissibile una sanatoria “ex post”, neppure mediante motivi nuovi, cui si trasmette il vizio radicale dell’impugnazione originaria.
Merita di essere segnalata una precedente decisione di segno contrario, precisamente Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 49938/2009, 30 dicembre 2009, avvertendo comunque che era riferita non ad un ricorso per cassazione ma ad un atto di appello.
Questa è la massima che ne è stata tratta: “In tema di impugnazioni penali, la proposizione dell’appello prima del deposito della motivazione della sentenza non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità del gravame. L’impugnazione è ammissibile quando ricorrono cumulativamente due condizioni: le censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo e il vizio denunciato è apprezzabile senza necessità di fare ricorso alla motivazione. In presenza di tali requisiti, il giudice di appello non può dichiarare inammissibile l’impugnazione per il solo fatto che essa sia stata proposta anteriormente al deposito della motivazione”.
Il medesimo principio era stato espresso, ancora prima, da Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 31912/2007, 3 agosto 2007, per la quale “La presentazione dell’impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sè causa di inammissibilità se le censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, e a condizione che il vizio denunziato sia apprezzabile senza necessità di fare ricorso alla motivazione”.
