Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività.
Nel caso di specie, l’avvocato aveva agevolato consapevolmente l’esercizio abusivo della professione forense da parte di un ex avvocato, radiato dall’albo.
Nota
In senso conforme, CNF n. 429/2024, CNF n. 5/2022, CNF n. 197/2017, CNF n. 45/2015, CNF n. 51/2014.
