Specificità “estrinseca” dei motivi di appello: il suo difetto non può essere desunto dall’omessa deduzione di un punto non sviluppato nella decisione impugnata (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 40243/2025, 2/15 dicembre 2025, ha chiarito che, in tema di impugnazioni, non può essere ritenuta la genericità di un motivo di appello in ragione dell’omessa deduzione di un punto non sviluppato nella sentenza impugnata.

Difatti, la cd. “specificità estrinseca” consiste nella correlazione tra i motivi di gravame e le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione impugnata.

Si riporta per la sua pertinenza al tema, ed anche in quanto richiamata esplicitamente nella decisione annotata, Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 36154/2024, 12/27 settembre 2024.

Le disposizioni in punto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen. per effetto dell’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, impongono di valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi del quale: «l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione».

Ne risulta, richiamando il contenuto della relazione illustrativa al d.lgs. n.150 del 2022 che «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’atto d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello».

Ne consegue che – come desumibile da tale inciso – risultano recepite sul piano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello; questione, in particolare, fatta oggetto dell’arresto espresso da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01; nel quale è stato rilevato che, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardante vizi patologici dell’impugnazione quali la totale indeterminatezza dell’esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deve considerarsi causa di inammissibilità dell’appello anche la aspecificità di tipo estrinseco che si ravvisa, sulla base del principio di diritto formulato, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni unite hanno però operato due fondamentali precisazioni; ovvero che, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell’appello; ciò in quanto il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del giudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni unite hanno specificato che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione con la conseguenza che, il giudice d’appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Rilevando altresì che le suddette argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.

È stato altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalle Sezioni unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell’invocata riforma, non potendo l’essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l’identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez. 3, n. 12727 del 21/2/2019, RV. 275841).

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