Se il querelante non compare in udienza, pur essendo stato avvertito che la sua assenza sarà valutata come volontà di remissione della querela, il giudice è legittimato a considerarla come tale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 41028/2025, 5 novembre/19 dicembre 2025, ha chiarito che la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata valutata come volontà di rimettere la querela, può integrare remissione tacita ai sensi dell’art. 152, comma secondo, cod. pen., anche al di fuori dell’ipotesi tipizzata, di cui al comma terzo, n. 1, della disposizione citata, che prevede la citazione del predetto in qualità di testimone.

Provvedimento impugnato

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di HZ in relazione al reato di cui agli artt. 646, 61 n. 11 cod. pen. in quanto estinto per intervenuta remissione di querela.

Ricorso per cassazione

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma deducendo un unico e articolato motivo con il quale denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 152 cod. pen. e 554-bis cod. proc. pen. Assume il ricorrente che il giudice monocratico ha prosciolto l’imputato in quanto la persona offesa dal reato, nonostante fosse stata citata per l’udienza del 27/01/2025 con l’espresso avvertimento che la sua mancata comparizione a tale udienza (in difetto di deduzioni in contrario) sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela, non era comparsa; il giudice aveva dunque ritenuto la querela tacitamente rimessa e aveva prosciolto l’imputato. Secondo il ricorrente tale modus procedendi, pur legittimato da una pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione del 2016, non poteva ritenersi più consentito a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022.

In particolare: la pronuncia delle Sezioni unite aveva valorizzato il disposto dell’art. 555, comma 3, cod. pen., disposizione abrogata nel 2022; il novellato art. 554-bis, comma 5, cod. proc. pen. prescrive al giudice, in caso di reato procedibile a querela, di accertare se il querelante, ove presente, sia disposto a rimettere la querela; l’inciso “ove presente”, che non esisteva nella precedente formulazione della norma, induce a ritenere “il legislatore abbia inteso subordinare il potere/dovere del giudice ad un atto rientrante tra le facoltà della persona offesa e dunque rimesso alla libera determinazione della medesima”; l’art. 152, comma 3, numero 1 cod. pen. prevede poi che la querela è tacitamente rimessa quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare ma ciò solo quando la mancata comparizione riguarda l’udienza in cui è stato citato come testimone. A detta del ricorrente, non vi sarebbe oggi spazio, per l’applicazione del meccanismo processuale utilizzato dal giudice emittente.

Il Procuratore generale richiama inoltre la sentenza della S. C. n. 29959/2024, nella quale si è affermato che, nel caso in cui (come in quello in esame) la persona offesa è una persona giuridica, la remissione tacita per mancata comparizione può intervenire solo nel caso in cui si accerti che la persona citata e non comparsa versi nelle specifiche condizioni richieste, vale a dire che sia il soggetto che in seno alla persona giuridica è dotato del potere di rimettere la querela; verifica che, a detta del ricorrente, il giudice procedente aveva omesso di effettuare nel caso in esame.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ritiene, in sostanza, che a seguito delle modifiche al codice di procedura penale apportate dal D. Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (cd riforma Cartabia) non vi sarebbe più spazio per ritenere – come pure autorevolmente sostenuto prima della riforma da Sez. U, sentenza n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239-01 – che “integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”.

A detta del ricorrente il D. Lgs. 150 del 2002 avrebbe infatti espressamente e tassativamente codificato i casi in cui la querela si può ritenere tacitamente rimessa per effetto di comportamenti processuali del querelante (art. 152 comma 3 n. 1 cod. pen.) o dell’imputato (art. 152 comma 3 n. 2 cod. pen.), disciplinando altresì le modalità con le quali il giudice può e deve accertare l’eventuale volontà della persona offesa di rimettere la querela (art. 554bis, comma 4, cod. proc. pen.).

Al di fuori di tali casi e senza il rispetto delle procedure previste, dovrebbe dunque ritenersi oggi precluso al giudice di attribuire alla mancata comparizione della persona offesa il valore di un comportamento significativo della sua volontà di rimettere la querela.

Nel caso in esame, il giudice aveva dunque errato nel ritenere la querela rimessa, in quanto, essendo stata la vittima citata come persona offesa all’udienza di prima comparizione destinata alla verifica della costituzione delle parti, e non anche come testimone per l’udienza istruttoria, si era al di fuori delle ipotesi normativamente previste introdotte dalla riforma.

La Corte ritiene che tale interpretazione del dato normativo non sia condivisibile in quanto in contrasto sia con la lettera sia con la ratio delle disposizioni di recente introdotte.

Ed invero, in primo luogo, si deve rilevare che il D. Lgs. 150/22 non ha affatto modificato l’art. 152, comma 2, cod. pen., tutt’ora in vigore, secondo il quale “La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita.

Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”. È dunque tutt’ora pienamente vigente la norma in forza della quale la sentenza delle Sezioni unite sopra richiamata ha affermato il principio di diritto di cui si è detto – attribuendo il significato di remissione tacita alla mancata comparizione del querelante ritualmente edotto delle conseguenze di tale mancata comparizione –.

È quindi evidente che la volontà del legislatore del 2022 non era di certo quella, né di eliminare le forme remissione tacita della querela potremmo dire “atipiche” o “innominate” previste dal comma 2 dell’art. 152 cod. pen. né quella di individuare ipotesi tassative ed esclusive di remissione tacita.

Ciò si desume chiaramente dall’incipit del comma 3 dell’art. 152 (introdotto dalla riforma) il quale recita: “Vi è altresì remissione tacita…”. Proprio l’uso dell’avverbio “altresì” sta ad indicare che il legislatore ha voluto aggiungere ed affiancare alle forme di remissione, si potrebbe dire, “non tipizzate” di tacita remissione di querela contemplate dal comma 2, delle forme “tipizzate” (vale a dire quelle del comma 3), eliminando dubbi o incertezze interpretative. Del resto, è noto che il D. Lgs. 150 del 2022 ha notevolmente ampliato il numero dei reati procedibili a querela di parte in un’evidente ottica deflattiva del processo.

Sarebbe dunque del tutto illogico e irragionevole, in quanto contrastante con l’intento del legislatore, ipotizzare (come fa il ricorrente) che quest’ultimo abbia invece voluto limitare le ipotesi di remissione tacita della querela ovvero ridurre i casi in cui il giudice può ritenerla sussistente. Per analoghe considerazioni, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, deve ritenersi irrilevante la modifica dell’art. 554-bis comma 4 cod. proc. pen. Il fatto che nell’attuale formulazione sia previsto che “Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela…”, laddove nella precedente formulazione l’inciso “ove presente” non c’era, non può essere interpretato, come sembra ritenere il PG, nel senso che l’assenza del querelante è di ostacolo ad ogni forma di accertamento da parte del giudice della volontà (espressa o tacita) di remissione. La disposizione deve infatti essere più semplicemente interpretata nel senso che il giudice ha il potere/dovere di accertare l’eventuale volontà della parte di ritirare la querela solo se questa è presente in aula, e, in caso di assenza dell’interessato, non deve (e non può) disporre rinvii al solo fine di effettuare la verifica.

Anche per quanto riguarda il secondo punto del ricorso, l’impugnazione non è meritevole di accoglimento.

Il ricorrente ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale “in tema di remissione tacita della querela, il disposto dell’art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2022, opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell’ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell’udienza e che sia legittimato dallo statuto dell’ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all’udienza per la quale sia stato citato come testimone” (Sez. 2, Sentenza n. 29959 del 13/06/2024, Rv. 286728-01).

Da tale condivisibile pronuncia il ricorrente deduce che, nel caso in esame, il giudice emittente non avrebbe potuto dichiarare estinto il reato in quanto non aveva adeguatamente verificato che la persona fisica che era stata citata a comparire era il soggetto che rivestiva (ancora) la carica di legale rappresentante della persona giuridica e che la stessa fosse, secondo le disposizioni statutarie, dotata del potere di rimettere la querela. Tale assunto non è però condivisibile.

In primo luogo, va rilevato che la persona che è stata citata a comparire con l’avvertimento che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata come remissione di querela, altri non era che la stessa persona fisica che aveva, qualche tempo prima, sporto la querela nella sua veste di legale rappresentante della società di capitali vittima del reato ascritto all’imputato. Il giudice procedente, dunque, ben poteva ritenere, senza bisogno di ulteriori accertamenti, che tale soggetto, come era legittimato a sporgere querela, era altresì ancora legittimato a rimetterla. Al riguardo, occorre infatti rilevare che, in tema di legittimazione a sporgere querela in caso di persona giuridica o di ente collettivo la Suprema Corte ha più volte ribadito:

a) che “ai fini della riferibilità della querela a una persona giuridica, il disposto di cui all’art. 337, comma 3, cod. proc. pen. si limita a richiedere l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non la prova della veridicità delle relative dichiarazioni, che deve presumersi fino a contraria dimostrazione” (Sez. 2, sentenza n. 5723 del 16/01/2025, Rv. 287543 – 01);

b) che “in tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l’onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l’implicito riferimento all’art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione” (Sez. 2, sentenza n. 36119 del 26/06/2019, Rv. 277077 – 01, che in motivazione ha precisato che la procura speciale prevista dall’art. 122 cod. proc. pen. è invece necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico);

c) che “l’omessa indicazione, nella querela proposta dal rappresentante legale di una società di capitali, della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la nullità atteso che l’esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, rientra fra i compiti del rappresentante legale, ma, nel caso in cui l’effettiva titolarità di tale potere venga formalmente contestata, il giudice è tenuto a procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza” (Sez. 2, sentenza n. 29588 del 04/04/2019, Rv. 277494 – 01).

Dai condivisibili principi di diritto sopra esposti, si ricava:

1) che ai fini della validità ed efficacia della querela sporta dal legale rappresentante in nome e per conto dell’ente rappresentato, è sufficiente che la persona fisica indichi semplicemente la fonte dei suoi poteri (ovvero la carica statutaria in forza della quale dispone degli stessi);

2) che il soggetto che si dichiara rappresentante non ha invece l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza dei poteri rappresentativi dichiarati, che dunque si presumono esistenti;

3) che tale onere di dimostrazione nasce solo in presenza di una specifica contestazione di altra parte processuale, la quale impone al giudice di procedere al relativo accertamento.

Tali principi, seppur formulati in relazione alla legittimazione a sporgere la querela, non possono che valere, per ovvie ragioni, anche in relazione alla legittimazione a rimettere la querela, non sussistendo alcuna valida ragione per differenziare le due situazioni.

Ciò detto, nel caso in esame, il giudice procedente ben poteva presumere che la persona fisica che si era dichiarata in sede di querela legale rappresentante della persona offesa (come tale legittimata a sporgere querela) fosse anche legittimata a rimettere la querela a suo tempo sporta.

Non incombeva sul giudice alcun ulteriore onere di verifica posto che la sussistenza dei poteri di rappresentanza non era stata contestata dalla parte interessata, vale a dire il PM d’udienza (il quale, anzi, come risulta in atti, aveva concluso chiedendo il proscioglimento per intervenuta remissione).

Né dubbi o contestazioni specifiche in ordine alla legittimazione del soggetto citato sono state sollevate dal PG ricorrente nel ricorso per cassazione, essendosi quest’ultimo limitato ad invocare l’inosservanza da parte del giudice di un potere di verifica, come detto inesistente.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

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