La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 8653 depositata il 5 marzo 2026, in tema di giustizia riparativa, ha stabilito che l’autorizzazione giudiziale all’invio dell’imputato presso un Centro di giustizia riparativa ai sensi dell’articolo 129- bis Cpp postula la verifica delle sole condizioni ostative tassativamente previste dalla norma – pericolo concreto per l’accertamento dei fatti e pericolo concreto per gli interessati – nonché la sussistenza del presupposto positivo dell’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.
Il mancato consenso o interesse della vittima (o dei suoi rappresentanti legali) non costituisce condizione ostativa autonoma all’autorizzazione; la tipologia del reato – ancorché di violenza sessuale in danno di minorenne – non può essere di per sé preclusiva dell’accesso al programma, atteso che l’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 150/22 stabilisce espressamente che i programmi di giustizia riparativa sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità; né la mancata ammissione del fatto da parte dell’imputato né l’assenza di iniziativa risarcitoria integrano condizioni ostative, essendo il programma riparativo ontologicamente distinto dall’accertamento della responsabilità penale e dalle logiche patrimoniali di transazione del conflitto; infine, il coinvolgimento di persone minorenni, lungi dal costituire elemento preclusivo, impone, per espressa previsione normativa, una accentuata valenza relazionale nella ricomposizione del conflitto, con assegnazione di mediatori dotati di specifiche competenze.
